Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/59: Iv.pa. Diritto di voto e di elezione attivo per i sedicenni · 13 pagine

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Diritto di voto a partire da 16 anni (Iv. Pa. 19.415) – Sintesi dei risultati della consultazione

I Cantoni di LU, SG, SH, SZ, TG, TI e VD fanno presente che esistono già diversi mezzi con i quali rafforzare l’impegno politico dei giovani. Tra questi: il ruolo attivo della famiglia e della scuola, il diritto di petizione, il diritto di voto a livello comunale, i partiti e i parlamenti dei giovani. Secondo il Cantone di ZG non vi è motivo di supporre che i giovani che si

interessano alla politica a 16 anni non lo saranno più a 18.

Numerosi Cantoni (AG, BL, LU, NE, SG, SH, TG, VD) rammentano le bocciature recenti – e in alcuni casi ripetute – di iniziative cantonali identiche. I Cantoni di NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI e VS citano in proposito anche l’esempio di altri Cantoni i cui tentativi di introdurre nelle rispettive legislazioni il diritto di voto a 16 anni sono falliti. Alla luce di un contesto poco favorevole, il Governo di NE nega pertanto il proprio sostegno alla presente iniziativa. Per NW e VS è necessario seguire l’evoluzione politica di questo tema nei Cantoni e lasciare che i tempi per un tale progetto siano maturi prima di concretizzarlo a livello federale.

I Cantoni di BL, FR, OW, SG, SH e TG mettono in guardia dalla disomogeneità che si

verrebbe a creare se il limite di età per il diritto di voto fosse fissato a 16 anni a livello

federale, ma mantenuto a 18 a livello cantonale. Per BL, OW, SG e TG ciò sarebbe causa di complicazioni ed avrebbe conseguenze importanti in particolare in termini di costi e di tempo investito. Secondo SG, inoltre, non va sottovalutato l’aumento del rischio di errori nel

processo di invio del materiale di voto. BL e TG temono l’incertezza del diritto che ne

potrebbe derivare, mentre per TG è indirettamente a rischio l’autonomia dei Cantoni.

SH, SZ, TI e ZG ritengono che, di norma, i giovani tra i 16 e i 17 anni non abbiano la maturità necessaria per assumersi la responsabilità politica associata al diritto di voto e dunque alla possibilità di influenzare le decisioni prese su scala nazionale. SZ sottolinea che, per effetto della digitalizzazione e del crescente flusso di informazioni, diviene sempre più difficile identificare le notizie false. Ad avviso di AG, NW e ZG, invece, i giovani sono in grado di esprimere un voto informato.

Stando a OW le decisioni scaturite dalle votazioni popolari ricadono su tutta la popolazione a prescindere dall’età e nulla vieta di modificare, in seconda battuta, quelle che si considera abbiano un impatto maggiore sui giovani (ad esempio se riguardano la protezione del clima). In questo senso, TG asserisce che le questioni sottoposte al voto popolare riguardano

soprattutto i lavoratori e meno i giovani. SZ, dal canto suo, stima che l’aumento dell’età media dell’elettorato non vada necessariamente visto come uno svantaggio. Aggiunge, inoltre, che alla luce della frequenza e della complessità degli oggetti sui quali il Popolo è chiamato ad esprimersi, la situazione in Svizzera è ben diversa da quella di altri Paesi che hanno

introdotto il diritto di voto a partire dai 16 anni. TG dubita che l’abbassamento dell’età abbia l’effetto di migliorare l’educazione civica. Il Cantone TI, infine, ritiene che non sia il caso di sopravvalutare l’interesse dei giovani a partecipare alla vita politica poiché, nella maggior parte dei casi, chi partecipa alle manifestazioni ha più di 18 anni.

Altri pareri

I Cantoni FR, GE e UR si sono limitati a formulare delle considerazioni, senza esprimersi a favore o contro l’iniziativa. FR condivide l’intento di interessare i giovani alla realtà

istituzionale e di favorire la loro partecipazione alla vita politica, tanto più che numerose questioni li riguardano direttamente. Ammetterli al voto già a 16 anni significherebbe dare loro più possibilità di essere ascoltati. FR, GE e UR ricordano tuttavia che, nei rispettivi Cantoni, diverse iniziative per abbassare il limite d’età sono state bocciate. Inoltre, FR punta il dito sull’incoerenza che deriverebbe dalla distinzione tra diritto di voto e di eleggibilità. GE nutre dubbi circa l’esercizio pratico del diritto di ricorso in materia di diritti politici in quanto i