Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/60: Ordinanza sulla costituzione di una riserva invernale (OREI) · 13 pagine

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Richiesta di Axpo: è necessario modificare radicalmente le disposizioni per raffigurare in modo corretto gli accordi e gli obblighi delle tre parti.

Richiesta di Swissgrid: integrazione dell’articolo 14 capoverso 5 come segue:

5 La società nazionale di rete stipula un accordo sull’impiego per la riserva con aggregatori idonei che partecipano alla riserva complementare sulla base di un’intesa, un’aggiudicazione o un impegno. Gli accordi sono il più possibile uniformi.

Osservazione di Swissgrid: i compiti devono essere svolti da un aggregatore (responsabile del pooling) e deve essere introdotto un nuovo ruolo contrattuale. Un «collegamento» diretto tra Swissgrid e singoli gruppi elettrogeni di emergenza non sarebbe attuabile sotto il profilo né contrattuale né tecnico data la loro varietà e ubicazione nei livelli di rete inferiori.

5.10. Art. 15 Ordine di prelievo

Richiesta ampiamente condivisa: secondo il progetto la riserva comprende tre diverse tecnologie, ma non è chiaro quale debba essere utilizzata, in quale momento e a quali condizioni.

Richiesta di Swissgrid: analogamente ai valori di riferimento per la riserva di energia idroelettrica, per ragioni di trasparenza e certezza del diritto la ElCom deve pubblicare anche l’ordine di prelievo. Inoltre, nel capoverso 1 deve essere utilizzato il termine «riserva di energia elettrica». L’ordine di prelievo deve regolamentare l’interazione tra le parti della riserva come pure all’interno di ognuna (riserva di energia idroelettrica, centrali elettriche di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza).

Ulteriore richiesta di Swissgrid: la società chiede di inserire un’integrazione o una disposizione transitoria che consenta alla ElCom, per l’inverno 2022/2023, in deroga all’articolo 15 capoverso 2, di stabilire un ordine di prelievo semplificato che potrà poi essere sviluppato per gli inverni futuri secondo l’articolo 15 capoverso 4.

Richiesta di Alleanza Ambiente e dei Cantoni: attribuire maggiore importanza ai costi bassi rispetto agli effetti dannosi sull’ambiente in fase di definizione della sequenza del prelievo risulta problematico dal punto di vista giuridico e della protezione della salute e disincentiva soluzioni ottimali. Un impianto modello sotto il profilo ecologico e che evita per quanto possibile danni all’ambiente è più costoso all’atto dell’acquisto e, probabilmente, anche in fase di esercizio. Se tale impianto soddisfa i requisiti in materia di sicurezza dell’approvvigionamento, non deve essere surclassato, per motivi di costo, da un impianto con emissioni più nocive.

5.11. Ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO2

Articolo 41 Deroga all’obbligo di partecipare

Per ragioni di neutralità climatica e parità di trattamento di tutti gli impianti della riserva complementare l’AES ritiene che anche i gruppi elettrogeni di emergenza debbano compensare le proprie emissioni di CO2. Per limitare il più possibile l’onere di attuazione per i gruppi elettrogeni di emergenza, tendenzialmente più piccoli, anche altri attori possono acquistare i corrispondenti certificati per i gruppi elettrogeni di emergenza.

Richiesta articolo 41 Deroga all’obbligo di partecipare

1ter Un gestore di centrali elettriche di riserva a gas o ad altri vettori energetici e di gruppi elettrogeni di emergenza che in caso di prelievo dalla riserva secondo l’ordinanza sulla riserva invernale del …. 2023 produca corrente elettrica e la immetta nella rete non può chiedere deroghe di cui ai capoversi 1 e 1bis. Le emissioni di CO2 sono compensate con corrispondenti certificati.

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