Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/65: Adattamento dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni · 6 pagine

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1. Situazione iniziale

Secondo l’articolo 1a capoverso 1 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), tutti i lavoratori occupati in Svizzera devono essere obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni. Tutti i datori di lavoro devono pertanto assicurare i propri lavoratori contro gli infortuni professionali (IP) e, qualora la persona occupata lavori presso di loro più di otto ore alla settimana (art. 13 cpv. 1 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni [OAINF; RS 832.202]), anche contro gli infortuni non professionali (INP). Caratteristiche come l’età della persona assicurata, il tipo di attività o la rimunerazione non sono rilevanti ai fini dell’obbligo assicurativo. La conclusione di un‘assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria. È dunque possibile che una persona abbia più datori di lavoro, i quali hanno dovuto concludere un’assicurazione IP e, nel caso in cui siano prestate rispettivamente le otto ore di lavoro settimanali, anche un’assicurazione INP.

Fino a pochi anni fa era prassi consueta che gli infortuni occorsi nel quadro di un’attività svolta in seno a un’associazione di sport popolare fossero considerati INP e che l’assicuratoreinfortuni dell’attività lucrativa principale versasse le prestazioni corrispondenti senza ulteriore approfondimento. Per molto tempo non si è neppure mai prestata attenzione al fatto che anche le associazioni di sport popolare debbano essere considerate datori di lavoro ai sensi della legge quando indennizzano i propri atleti, allenatori o funzionari (p. es. mediante salario, bonus punti, indennità di allenamento, ecc.).

La consapevolezza delle associazioni sportive al riguardo è nel frattempo cambiata ed è ormai noto che occorra concludere un’assicurazione LAINF anche per le attività accessorie, seppure modestamente rimunerate, prestate da atleti, allenatori o funzionari in seno a un’associazione sportiva. Al momento della notifica di un infortunio sportivo anche gli assicuratori-infortuni privati verificano quindi maggiormente se l’infortunio sia occorso nel quadro di un’attività indennizzata dall’associazione sportiva e se per l’attività in questione sia stata conclusa un’assicurazione IP o se l’infortunio costituisca un INP a carico del datore di lavoro principale. Se l’associazione sportiva non dispone della necessaria assicurazione LAINF e se non si tratta di un INP coperto dall’assicurazione contro gli infortuni del datore di lavoro principale, è la cassa suppletiva a dover versare le prestazioni di legge (art. 73 cpv. 1 LAINF).

2. Problematica legata alla conclusione di un’assicurazione infortuni nella pratica

Per quanti sforzi facciano, la conclusione di un’assicurazione infortuni pone regolarmente le associazioni sportive di fronte ai problemi seguenti: le prestazioni LAINF comprendono le spese di cura medica (art. 10 segg. LAINF) nonché le spese per prestazioni in contanti (art. 15 segg. LAINF). Le prestazioni in contanti sono versate fino al massimo LAINF, pari attualmente a 148 200 franchi, e sono di principio calcolate in base al guadagno assicurato (art. 15 cpv. 2 LAINF in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1 OAINF). Nel caso di più attività lucrative, in virtù dell’articolo 23 capoverso 5 OAINF, per il versamento dell’indennità giornaliera ci si deve basare sulla somma di tutti i redditi conseguiti. Siccome gli infortuni sportivi comportano regolarmente prestazioni in natura e in contanti elevate e possono essere associati a ricoveri in ospedale e prolungate assenze dal lavoro della persona assicurata, l’assicuratore-infortuni dell’associazione sportiva deve farsi carico non solo delle spese di cura e del reddito, generalmente modesto, conseguito presso l’associazione sportiva, ma anche dell’intero guadagno della persona assicurata, compreso quello conseguito presso altri datori di lavoro, fino al guadagno massimo assicurato. Per il calcolo del premio può basarsi