Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/65: Adattamento dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni · 6 pagine

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4. Commento all’articolo 2 capoverso 1 lettera j OAINF (nuovo)

La modifica dell’OAINF consiste unicamente nell’aggiunta di una nuova lettera j all’articolo 2 capoverso 1.

In futuro, gli atleti e gli allenatori che per attività prestate in associazioni di sport popolare percepiscono un reddito lavorativo corrispondente al massimo a due terzi dell’importo minimo della rendita di vecchiaia completa annua AVS, attualmente uguale a 9 560.- franchi, saranno esentati dall’obbligo assicurativo a condizione che nessun altro atleta o allenatore della stessa associazione percepisca un reddito superiore all’importo esente.

Questo reddito esente consente alla grande maggioranza di associazioni di sport popolare organizzate su base «volontaristica» di essere esentate dall’obbligo di concludere un’assicurazione IP per i propri membri. Per poter tenere conto di futuri adeguamenti del rincaro si è cercato un punto di riferimento esistente, che è stato individuato nella rendita minima dell’AVS.

Con il nuovo disciplinamento gli infortuni che occorrono nel quadro dell’attività indennizzata svolta per un’associazione sportiva saranno in futuro trattati in materia differenziata.

Un infortunio occorso nel quadro dell’attività per l’associazione sportiva a una persona che svolge l’attività retribuita di atleta o allenatore presso un’associazione che versa a questi soggetti esclusivamente redditi esenti, e che ha al contempo un datore di lavoro principale presso cui è in essere una copertura INP, è considerato INP e liquidato tramite l’assicurazione INP in essere presso il datore di lavoro principale, anche se di fatto si tratta di un IP di competenza dell’associazione sportiva, dal momento che questa versa un salario ed è considerata un datore di lavoro. Un infortunio che è di fatto un IP viene trattato come un INP, il che è accettabile nell’interesse di una soluzione pragmatica.

Per le persone che svolgono l’attività di atleta o allenatore in un’associazione sportiva percependo un reddito insufficiente a garantire una copertura IP presso l’associazione sportiva e non dispongono nemmeno di un’altra copertura INP derivante da un’attività lucrativa principale, è l’assicurazione malattie che ha l’obbligo di prestazione in caso di infortunio conformemente alla legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).

L'assoggettamento alla LAINF concerne esclusivamente gli atleti e gli allenatori attivi in un’associazione in cui almeno un atleta o un allenatore percepisce un reddito superiore al reddito esente, nonché tutte le persone che esercitano un’altra attività per l’associazione sportiva. Per queste ultime l’importo del reddito percepito nell’associazione di sport popolare è irrilevante e l’assoggettamento alla LAINF è obbligatorio. Anche per le persone che sono attive come atleti o allenatori e che in più svolgono altre funzioni, p.es. dirigono gli allenamenti e si occupano anche dell’amministrazione, l’assoggettamento alla LAINF è obbligatorio per la parte amministrativa.