Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/65: Adattamento dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni · 10 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati
1 Situazione iniziale
Secondo l’articolo 1a capoverso 1 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), tutte le persone vincolate da un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro in Svizzera devono essere obbligatoriamente assicurate contro gli infortuni. In caso di un orario di lavoro settimanale di almeno otto ore è obbligatoria anche l’assicurazione contro gli infortuni non professionali (INP) (art. 13 cpv. 1 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni [OAINF]). Devono essere considerate datori di lavoro anche le associazioni di sport popolare che versano una rimunerazione ai loro dipendenti, per i quali sono quindi tenute a stipulare un’assicurazione contro gli infortuni.
La ricerca di un assicuratore-infortuni si rivela difficile per le suddette associazioni. Spesso gli assicuratori-infortuni si rifiutano di stipulare un contratto in considerazione del rischio di lesioni nelle attività sportive e dei costi elevati in caso di prestazione. Non di rado le associazioni sportive possono adempiere il loro obbligo assicurativo solo mediante l’attribuzione a un assicuratore tramite decisione della cassa suppletiva (art. 73 cpv. 2 LAINF). Nella maggior parte dei casi i contratti LAINF sono contraddistinti da premi molto onerosi a causa del rischio elevato di infortunio. Inoltre i datori di lavoro negligenti devono versare un premio sostitutivo al massimo per cinque anni (art. 95 cpv. 1 LAINF), il che porta regolarmente le associazioni di sport popolare ai limiti delle loro capacità finanziarie.
Per il calcolo dell’indennità giornaliera è determinante il salario complessivo di tutti i rapporti di lavoro (art. 23 cpv. 5 OAINF). Di conseguenza l’assicuratore-infortuni dell’associazione sportiva deve considerare, per il calcolo dell’indennità giornaliera in caso di infortunio, non solo il guadagno assicurato corrisposto dall’associazione sportiva, ma anche quello versato dal datore di lavoro principale – fino a un guadagno annuo massimo assicurato pari attualmente a 148 200 franchi – sebbene abbia riscosso premi solo sul guadagno corrisposto dall’associazione sportiva.
Per affrontare questa problematica è stato istituito un gruppo di lavoro interdisciplinare, composto da rappresentanti di Swiss Olympic, di SVV, della SUVA, di IG Altri Assicuratori Infortuni, della cassa suppletiva LAINF e della commissione sinistri ad hoc della LAINF, che ha cercato di trovare una soluzione per alleggerire l’onere finanziario che grava sulle associazioni di sport popolare. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) era coinvolto in veste di consulente.
2 La modifica d’ordinanza proposta
La modifica proposta prevede di introdurre un importo di reddito esente pari a due terzi della rendita minima annua AVS (2023: 9800 franchi). Chi svolge un’attività retribuita per un’associazione sportiva in qualità di atleta o allenatore e consegue un reddito al di sotto di questo importo esente non sarà assoggettato per questa attività all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi della LAINF. Le persone che svolgono attività di altro tipo presso l’associazione sportiva, come il personale di pulizia, di servizio o amministrativo, continuano a sottostare all’obbligo assicurativo contro gli infortuni. La disposizione derogatoria si applica unicamente se nell’associazione nessuno percepisce una rimunerazione superiore a questo importo esente in una delle funzioni menzionate. In caso contrario, l’obbligo assicurativo sussiste per tutti gli atleti e gli allenatori. Se saranno adempiute le pertinenti condizioni, si applicherà un’eccezione all’assoggettamento alla LAINF dei lavoratori, di principio obbligatorio.
Questo nuovo disciplinamento comporta quanto segue: se nello svolgimento dell’attività in qualità di atleta o allenatore per un’associazione sportiva si verifica un infortunio e tutte le persone che operano in queste funzioni percepiscono una rimunerazione al di sotto dell’importo di reddito esente, l’infortunio è gestito come INP dal datore di lavoro principale o, se la persona infortunata non svolge un’attività lavorativa assicurata, tramite l’assicurazione contro