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Consultazione 2022/66: Revisione parziale della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (sistema di rimborso delle casse di disoccupazione) · 7 pagine
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Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione «%ASFF_YYYY_ID»
Modifica degli art. 77 cpv. 1, 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1
Art. 77 cpv. 1
1 Ogni Cantone deve disporre di una cassa pubblica, aperta a tutti gli abitanti assicurati del Cantone e ai frontalieri assicurati occupati nel Cantone nonché alle persone assicurate in Svizzera che cercano lavoro in tale Cantone. Essa è inoltre a disposizione delle aziende situate nel Cantone per il pagamento delle indennità per lavoro ridotto e per intemperie a tutti i lavoratori colpiti, indipendentemente dal loro domicilio. Essa è competente per il pagamento dell’indennità per insolvenza (art. 53 cpv. 1).
Art. 78 cpv. 2
Abrogato
Art. 79 cpv. 1 primo periodo
1 I titolari stabiliscono in un regolamento l’organizzazione della loro cassa e, se la cassa ha più titolari, i rapporti interni di responsabilità. …
Variante 2 (raccomandazione del Consiglio federale)
Nessuna modifica degli art. 77 cpv. 1, 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1
Art. 79 cpv. 3 primo periodo
3 Le operazioni di pagamento delle Casse di disoccupazione private devono svolgersi attraverso conti bancari o postali esclusivamente destinati a tale scopo. …
Art. 83 cpv. 1 lett. i
1 L’ufficio di compensazione:
i. pubblica ogni anno gli indicatori di prestazione delle casse;
Art. 85 cpv. 1 lett. g
1 I servizi cantonali:
g. sospendono la persona assicurata dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell’articolo 30 capoversi 2 e 4;
Art. 85b cpv. 4
Concerne soltanto il testo francese
Art. 92 cpv. 6 quarto periodo