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Consultazione 2022/66: Revisione parziale della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (sistema di rimborso delle casse di disoccupazione) · 7 pagine
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Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione «%ASFF_YYYY_ID»
f. gli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per caricare gli attestati di partecipazione delle persone assicurate (art. 59b e 59cbiscpv. 3 LADI).
3quaterI seguenti uffici e organi hanno accesso al sistema d’informazione del servizio pubblico di collocamento e possono trattare dati:
a. gli organi dell’assicurazione per l’invalidità, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all’articolo 35a;
b. gli organi dell’assistenza sociale, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all’articolo 35a;
c. le autorità incaricate dai Cantoni di controllare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione11.
Art. 35a cpv. 1 frase introduttiva
1 Ai fini della collaborazione interistituzionale prevista nell’articolo 85f LADI12, gli uffici di orientamento professionale, i servizi sociali dei Cantoni e dei Comuni, gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati, dell’assicurazione invalidità, dell’assicurazione contro le malattie e della legislazione sull’asilo, le autorità cantonali incaricate della formazione professionale, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, nonché altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione delle persone assicurate possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare i dati utili del sistema d’informazione se:
11 RS 142.20
12 RS 837.0