Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/66: Revisione parziale della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (sistema di rimborso delle casse di disoccupazione) · 14 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
300 000–350 000 franchi siano esentate dalla regola del malus. NE non ritiene opportuno che agli organi esecutivi venga versato un bonus prelevato sui contributi AD versati.
Partiti
Il PLR auspica che la legge menzioni esplicitamente il divieto del rimborso forfetario. Il PS è contrario all’abolizione di tale sistema.
Associazioni mantello dell’economia
Come il PLR, anche USI e USAM auspicano che la legge sancisca esplicitamente il divieto del rimborso forfetario. A tal fine propongono la seguente aggiunta alla fine dell’articolo: «… Non è consentito il rimborso tramite importi forfetari.»
USS, Travail.Suisse, SOS e SIT Genève respingono l’abolizione del rimborso forfetario. Questo sistema, introdotto per incrementare l’efficienza e il potenziale innovativo dell’AD, si sarebbe infatti dimostrato efficace. Travail.Suisse teme che l’inasprimento del sistema bonus-malus possa svantaggiare le piccole CD a favore di quelle più grandi e propone quindi una formulazione più generale: «… I costi computabili sono rimborsati conformemente alle prestazioni fornite. Per promuovere l’efficienza a livello di esecuzione è possibile ricorrere a sistemi d’incentivazione finanziaria. Ciò non deve compromettere la libera scelta della cassa. Il DEFR può concludere convenzioni sulle prestazioni con i titolari».
Art. 95 cpv. 3 LADI
Non vengono proposte modifiche.
Art. 96c cpv. 1–1ter e 1quater lett. b LADI
Cantoni
AG, BE, BL, JU, LU, OW, SO, VD, TG, UR e VS accolgono esplicitamente le modifiche concernenti l’interoperabilità dei sistemi d’informazione. Le ritengono al passo coi tempi, necessarie ed opportune per uno svolgimento rapido ed efficiente del mandato esecutivo e per lo scambio tra gli organi esecutivi dell’AD delle informazioni necessarie all’adempimento dei loro compiti.
Per BE si tratta inoltre di un primo passo verso ulteriori miglioramenti in termini di efficienza per gli organi preposti all’esecuzione, che non dovrebbero più sostenere l’onere per il necessario trasferimento dei dati. BL vede in questa modifica una maggiore rapidità nell’esecuzione della legge e quindi anche un miglioramento dell’assistenza agli utenti. Anche JU esprime un parere in questo senso.
Anche OW approva esplicitamente le modifiche volte a consentire agli organi esecutivi di accedere ai sistemi d’informazione in base ai compiti assegnati dalla legge, aumentando così l’efficienza e riducendo le possibilità di errore nello svolgimento dei compiti esecutivi, soprattutto per quanto riguarda l’elaborazione delle richieste di ILR. Questa opinione è condivisa anche da SO e VD.
Anche TG ritiene opportuna la modifica. L’esecuzione risulterebbe semplificata per tutti i tipi di prestazioni se un organo esecutivo potesse accedere al sistema d’informazione di un altro organo (cantonale) e quindi ai suoi dati. Oggi i documenti importanti devono essere ottenuti attraverso i canali tradizionali o messi a disposizione dell’altro organo esecutivo tramite scansione.