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Consultazione 2022/73: Ordinanza sul finanziamento della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OF-SCPT) · 6 pagine
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Finanziamento della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni. O «%ASFF_YYYY_ID»
3. Sezione 3: Indennità alle persone obbligate a collaborare
Art. 5 Diritto all’indennità
1 Hanno diritto a un’indennità le persone obbligate a collaborare di cui all’articolo 2 lettere a-e LSCPT, a condizione che adempiano i loro obblighi d’informazione e sor- veglianza secondo la LSCPT, la OSCPT e le pertinenti disposizioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).
2 Alle persone obbligate a collaborare non è versata alcuna indennità per le informa- zioni e le sorveglianze eseguite dal Servizio SCPT o da terzi a cui esso ricorre.
Art. 6 Importo complessivo e versamento
1 L’importo complessivo delle indennità è di 6 milioni di franchi per anno civile.
2Il DFGP verifica periodicamente, ma almeno ogni tre anni, l’adeguatezza dell’im- porto. Se necessario, richiede al Consiglio federale di adeguarlo.
3 Tenuto conto dell’articolo 4 capoversi 2-4, l’importo complessivo è suddiviso tra le seguenti categorie di mandati:
a. sorveglianza in tempo reale 20 per cento;
b. sorveglianza retroattiva 50 per cento;
c. ricerche d’emergenza 5 per cento;
d. informazioni semplici 20 per cento;
e. informazioni complesse 5 per cento.
4 Le indennità alle persone obbligate a collaborare sono versate solo se sono superiori a 150 franchi all’anno.
5 Il Servizio SCPT può ridurre o annullare le indennità alle persone obbligate a colla- borare che non adempiono o adempiono solo parzialmente i loro obblighi d’informa- zione e sorveglianza secondo la LSCPT, l’OSCPT e le pertinenti disposizioni del DFGP.
6 Il Servizio SCPT versa le indennità relative a un anno civile entro la fine di gennaio dell’anno successivo.
Art. 7 Indennità forfettarie
1 Le persone obbligate a collaborare di cui all'articolo 2 lettere b e c LSCPT ricevono un’indennità forfettaria annuale se nell’anno civile in questione eseguono almeno 20 mandati di sorveglianza o trattano almeno 100 domande di informazioni.
2 Le persone obbligate a collaborare possono chiedere al Servizio SCPT di essere in- dennizzate per singolo caso se dimostrano di avere realizzato in Svizzera per due anni consecutivi un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di franchi con servizi di telecomu- nicazione e servizi di comunicazione derivati.