Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/75: Legge federale sull’estensione della compensazione delle perdite · 10 pagine
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1 Situazione iniziale
Il 1° giugno 2022, il Parlamento ha trasmesso al Consiglio federale la mozione 21.3001 Pos- sibilità di estendere la compensazione delle perdite fino a dieci anni, depositata dalla Com- missione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale. Il Parlamento vorrebbe esten- dere il periodo di compensazione delle perdite per le imprese da sette a dieci anni. La misura è volta a facilitare la ripresa delle imprese duramente colpite dalla pandemia e si applicherà alle perdite realizzate a partire dal 2020. Ne dovranno trarre beneficio tutte le imprese, indi- pendentemente dalle dimensioni e dal settore.
2 Consultazione
2.1 Procedura di consultazione
Il 28 giugno 2023 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e gli am- bienti interessati una procedura di consultazione sulla legge federale concernente l’esten- sione della compensazione delle perdite. La consultazione si è conclusa il 19 ottobre 2023.
L’elenco dei partecipanti alla consultazione (con le rispettive abbreviazioni) figura nell’alle- gato.
2.2 Punti essenziali del progetto
Il progetto posto in consultazione comprende le misure descritte di seguito.
• Nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD;
RS 642.11) e nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle im- poste dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14642.14) il periodo utile per la compensazione delle perdite viene esteso da sette a dieci anni per le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e per le persone giuridiche.
• Nella LIFD, anche l’assunzione provvisoria delle perdite subite da stabilimenti d’im- presa situati all’estero sarà estesa da sette a dieci anni per le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e per le persone giuridiche. Dal momento che la LAID non contiene disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle perdite subite da stabilimenti d’impresa situati all’estero e che i Cantoni sono liberi di decidere come trattare le perdite dal punto di vista fiscale, non è necessaria una norma analoga alla LIFD.
2.3 Valutazione
Considerato l’elevato numero di pareri pervenuti, non è possibile riportare in dettaglio tutte le proposte e le motivazioni presentate dai singoli partecipanti. Per maggiore chiarezza, nel presente rapporto vengono quindi riportate le critiche principali. I partecipanti che nel loro pa- rere si uniscono a quello di altri sono sempre citati singolarmente.
Per i dettagli si rimanda ai pareri pubblicati con il presente rapporto. I pareri sono consultabili al seguente link:fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2022-75-cons_1-doc_7-it-pdf-a.pdf.