Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/79: Pa.Iv. Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio · 62 pagine

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Compendio

Il Parlamento ha dato seguito all’iniziativa parlamentare «Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio» (21.504). Per la sua attuazione, dal 24 novembre 2022 al 15 marzo 2023 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha svolto una procedura di consultazione relativa all’avamprogetto di modifica della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

La modifica dell’articolo 50 LStrl intende estendere l’applicazione delle disposizioni in vigore relative ai casi di rigore a tutti gli stranieri vittime di violenza domestica. La nuova disposizione prevede che il diritto al rilascio e alla proroga del precedente permesso di dimora venga esteso, oltre che ai familiari stranieri di cittadini svizzeri e ai titolari di un permesso di domicilio (permesso C), anche ai titolari di un permesso di dimora (permesso B) e di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) nonché agli stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F) qualora, in caso di separazione, le autorità competenti abbiano stabilito che essi sono stati vittime di violenza domestica (cfr. cpv. 1 PP-LStrI). Con l’introduzione del termine «violenza domestica» (cpv. 2 lett. a PP-LStrI) si intende precisare che le nuove disposizioni si applicano, oltre ai coniugi, anche ai loro figli, alle persone che hanno contratto un’unione domestica registrata e ai concubini (cpv. 4 PP-LStrI).

In totale sono pervenuti 143 pareri: si sono espressi in merito all’avamprogetto 26 Cantoni, 6 partiti politici, 3 associazioni mantello nazionali, il Tribunale amministrativo federale, 6 conferenze e associazioni nazionali, 2 commissioni extraparlamentari, 95 altre cerchie interessate e 4 privati.

La grande maggioranza dei Cantoni, dei partiti politici, delle associazioni mantello nazionali, delle conferenze e delle associazioni nazionali, delle commissioni extraparlamentari nonché di altre cerchie interessate accoglie favorevolmente l’avamprogetto e quindi l’intenzione di tutelare le vittime di violenza domestica e di concretizzare il concetto di violenza domestica nell’ambito della legislazione sugli stranieri.

La maggior parte dei sostenitori avanza proposte su come integrare o rendere più preciso l’avamprogetto e molti di loro propongono suggerimenti per le relative formulazioni.

Diversi Cantoni e l’Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) approvano solo alcune parti dell’avamprogetto e chiedono di stralciare alcune disposizioni. Taluni Cantoni e l’ASM, ad esempio, rifiutano la creazione di nuovi diritti legali per le persone che, prima del disciplinamento del soggiorno a causa di violenza domestica, non avevano diritto a un permesso ai sensi della legislazione sugli stranieri. Tale posizione viene giustificata affermando che il loro soggiorno originario in Svizzera era basato su una decisione discrezionale legalmente determinata. In questi casi, la creazione di nuovi diritti legali sarebbe in contraddizione con la logica e la sistematica della legislazione sugli stranieri, secondo la quale il coniuge che ha presentato la richiesta di ricongiungimento non può conferire al coniuge con il quale si ricongiunge più diritti di quelli che possiede. Alcuni partecipanti alla consultazione rifiutano anche la sospensione dell’esame dei criteri di integrazione per tre anni.

1 RS 142.20