Progetto
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 47 pagine
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Revisione OPEn «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 2.4 (Art. 87d)
Contributo d’investimento per gli impianti eolici
1 Definizione degli impianti
La definizione di impianto eolico si basa sull’allegato 1.3 numero 1.
2 Contenuto della domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. indicazioni relative all’impianto, in particolare il perimetro del progetto, l’ubicazione dell’impianto eolico previsto e il nome dell’avente diritto;
b. descrizione del progetto, comprensivo di piano delle scadenze, che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d’investimento sono soddisfatti;
c. descrizione tecnica dell’impianto: in particolare indicazioni relative al tipo di impianto eolico previsto e all’allacciamento alla rete previsto (gestore di rete, livello di rete, piantina);
d. dati di misurazione del vento rilevati attraverso misurazioni del vento che soddisfano i requisiti di cui al numero 3.1;
e. perizie sul rendimento che soddisfano i requisiti di cui al numero 3.2;
f. elenco dettagliato dei costi d’investimento suddivisi in costi computabili e non computabili.
3 Requisiti minimi delle misurazioni del vento e delle perizie sul rendimento
3.1 Requisiti minimi delle misurazioni del vento
In merito alle misurazioni del vento vanno rispettati almeno i seguenti requisiti:
a il pilone per la misurazione del vento deve essere eretto entro il perimetro del parco;
b. l’altezza del pilone per la misurazione del vento deve essere pari ad almeno 2/3 dell’altezza del mozzo dell’impianto eolico. Se il pilone per la misurazione del vento è più piccolo, nel perimetro del parco devono essere effettuate misurazioni LIDAR o SODAR integrative;
c. la misurazione deve essere eseguita con sensori di direzione del vento e sensori di velocità del vento calibrati ad almeno due altezze; il punto di misurazione superiore è posto al massimo 2 metri al di sotto della sommità del pilone;
d. la misurazione del vento deve essere effettuata per almeno 12 mesi senza interruzioni;
e. i dati di misurazione del vento devono essere disponibili per almeno l’80 per cento del tempo.