Progetto
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 47 pagine
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d. l’impiego di un esperto indipendente in qualità di accompagnatore del progetto.
4.3 Contratto
Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo allo sfruttamento, nel contratto vengono regolamentati secondo l’articolo 87t capoverso 1 in particolare i seguenti punti:
a le tappe principali che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
b. l’obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell’UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
c. l’entità, le condizioni e la scadenza del contributo allo sfruttamento;
d. fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell’impianto alla Confederazione e la concessione a quest’ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo gli articoli 34 e 34a;
f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
g. ulteriori condizioni.
4.4 Svolgimento e conclusione del progetto
4.4.1 Il responsabile del progetto svolge i lavori di sfruttamento programmati.
4.4.2 L’accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di sfrutta-
mento e valuta i risultati di tali lavori, in particolare per quanto riguarda la temperatura e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto. Per adempiere i suoi compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Redige rapporti periodici per il gruppo di esperti.
4.4.3 Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 4.4 lettera
a, l’UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato.
4.4.4 Al più tardi sei mesi dopo la conclusione dei lavori di sfruttamento, il gruppo
di esperti valuta i risultati dell’attività di sfruttamento.
4.4.5 L’UFE comunica al responsabile del progetto il risultato dell’esame, in parti-
colare quello relativo al serbatoio geotermico.
5 Accesso ai geodati e loro utilizzo
5.1 Il richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo e al Cantone di ubicazione,
entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento effettuato secondo le disposizioni tecniche di swisstopo, i rispettivi geodati.
5.2 I geodati possono essere utilizzati: