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Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 47 pagine

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Revisione OPEn «%ASFF_YYYY_ID»

> 5 MW8

3.3 Bonus per le centrali elettriche a legna

3.3.1 Il bonus per le centrali elettriche a legna è accordato se in un impianto si uti-

lizza la legna quale unico vettore energetico.

3.3.2 L’importo del bonus per le centrali elettriche a legna secondo le classi di po-

tenza ammonta a:

Classe di potenza Bonus per legna (ct./kWh)

≤ 50 kW3

≤100 kW3

≤500 kW2

≤ 5 MW1

> 5 MW0

3.4 Bonus per biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di cosubstrati

3.4.1 Il bonus per biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di cosubstrati

viene accordato se:

a. viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall’allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati; e

b. la quota di cosubstrati non agricoli e piante energetiche non supera il 20 per cento rispetto alla massa fresca.

3.4.2 L’importo del bonus per biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di

cosubstrati secondo le classi di potenza ammonta a:

cosubstrati (ct./kWh)

Classe di potenza Bonus max. 20% ≤ 50 kW8

≤100 kW7

≤500 kW6

≤ 5 MW2

> 5 MW0

3.5 Bonus per biomassa agricola senza cosubstrati

3.5.1 Il bonus per biomassa agricola senza cosubstrati viene accordato se:

a. viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall’allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati; e

b. non vengono impiegati cosubstrati non agricoli e piante energetiche.