Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
di una garanzia a copertura delle perdite devono scambiare questi dati. Nel contesto della concessione di mutui supplementari a sostegno della liquidità, di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto della Confederazione nonché della garanzia a copertura delle perdite è necessaria la massima trasparenza in merito alle informazioni scambiate tra le autorità. Al contempo, le informazioni e i dati relativi alla SIB interessata, così come quelli della Banca nazionale e della FINMA messi a disposizione del DFF sono indubbiamente molto sensibili, poiché contengono in particolare segreti di fabbricazione o d’affari, dati in materia di vigilanza, informazioni rilevanti a livello borsistico, dati personali degni di particolare protezione e dati di persone giuridiche. La BNS e la FINMA non sono assoggettate alla legge del 17 dicembre 2004102 sulla trasparenza (LTras) (art. 2 cpv. 2 LTras). La BNS è esclusa dal campo di applicazione per tenere conto del suo particolare stato di indipendenza sancito nell’articolo 99 Cost. e per garantire questa indipendenza anche in materia di accesso alle informazioni. La deroga per la FINMA è giustificata dal fatto che, nel suo ruolo di autorità di vigilanza sul mercato finanziario, opera in un contesto estremamente sensibile a livello economico e politico103.
Lo scambio di informazioni di cui all’articolo 32k e all’articolo 51h deve garantire che le unità amministrative competenti e le istituzioni si scambino e ricevano dalla SIB interessata tutte le informazioni rilevanti per l’esecuzione delle disposizioni del presente progetto in modo completo e tempestivo. Se la BNS, la FINMA o la SIB interessata temessero che le unità amministrative debbano concedere pubblicamente l’accesso alle informazioni e ai documenti messi a disposizione, potrebbero non fornire queste informazioni, non fornirle in modo completo o con grande ritardo.
L’accesso a queste informazioni si fonda sulle disposizioni della LTras. L’importanza e la necessità della trasparenza dell’operato statale sono indiscutibili. Pertanto, risultati, parametri e condizioni quadro importanti devono essere pubblicati nella forma adeguata. Potranno così essere messe a disposizione del pubblico le informazioni rilevanti che servono alla valutazione del sostegno della Confederazione e che possono essere rese accessibili pubblicamente nel rispetto delle prescrizioni sulla tutela del segreto. Si rinuncia a trasporre l’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 marzo 2023 nel diritto ordinario, secondo cui l’accesso secondo la LTras a informazioni e dati è escluso.
102 RS 152.3
103 Messaggio del 12.2.2003 concernente la legge sulla trasparenza, FF 2003 1783, pag. 1806