Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
6.4 Conformità alla legge sui sussidi
I messaggi concernenti l’istituzione o la modifica delle basi legali per i sussidi nonché i messaggi concernenti i decreti di stanziamento o i limiti di spesa devono rendere conto dell’osservanza dei principi fissati nella LSu.99
6.4.1 Importanza del sussidio per il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla Confederazione
Come illustrato in precedenza (cfr. n. 1.1 e 3.1) possono verificarsi situazioni nelle quali i mezzi liquidi propri della SIB e quelli ottenuti attraverso i mutui a sostegno della liquidità supplementari e straordinari della BNS non sono sufficienti a garantire la stabilità della SIB interessata. Gli strumenti TBTF devono quindi essere integrati da una garanzia statale della liquidità per le SIB. La revisione si inserisce nella Strategia del Consiglio federale (cfr. n. 1.3).
6.4.2 Gestione materiale e finanziaria dei sussidi
La concessione da parte della Confederazione alla BNS di una garanzia in caso di dissesto è subordinata a diverse condizioni da soddisfare cumulativamente (art. 32a cpv. 3).
Inoltre i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto vengono concessi solo se sono rispettati severi vincoli. La SIB che desidera ottenere questo tipo di mutui, infatti, è tenuta a rispettare un divieto di versare dividendi e un divieto di concedere e rimborsare mutui ai proprietari della società madre del gruppo nonché di restituire apporti di capitale (art. 32f cpv. 1). La SIB, inoltre, non ha la facoltà di compiere atti che possano ritardare o compromettere il rimborso alla BNS dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto in essere (art. 32f cpv. 3).
La garanzia in caso di dissesto della Confederazione a favore della BNS è valida solo fino all’ammontare del credito d’impegno e conclusa la procedura fallimentare copre il credito verso il deliberatario inadempiente della BNS derivante dai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto compresi gli interessi maturati e i relativi premi di rischio. La garanzia in caso di dissesto non copre quindi le perdite su altri mutui della BNS accordati al mutuatario (ad es. mutui straordinari a sostegno della liquidità).
Per ridurre il rischio per la Confederazione il progetto prevede inoltre l’introduzione di un privilegio nel fallimento per i crediti della BNS non pagati derivanti dai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto compresi gli interessi maturati e i premi per la messa a disposizione e i premi di rischio.
Anche la concessione della garanzia a copertura delle perdite è legata al rispetto di determinate condizioni (art. 51g). Tutti gli attivi da liquidare devono essere stati realizzati definitivamente e la banca assuntrice deve sostenere i primi 5 miliardi di franchi di perdite derivanti da questa liquidazione. Soltanto quando la FINMA conferma alla Confederazione che risulta una perdita definitiva coperta dalla garanzia, questa diventa esigibile per l’importo corrispondente e al massimo fino all’ammontare limite prestabilito (art. 51g cpv. 3).
6.4.3 Procedura di concessione dei sussidi
La legge e il credito d’impegno costituiscono la base del contratto tra la BNS e la Confederazione sulla garanzia in caso di dissesto che disciplina le altre condizioni per la richiesta. L’estinzione di un eventuale credito derivante dalla garanzia in caso di dissesto avviene presentando
99 Cfr. art. 4 LSu