Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
della legge sulle banche (rafforzamento della stabilità nel settore finanziario; «too big to fail»).98
Nella fattispecie, le integrazioni all’articolo 10a ampliano la base legale.
L’interesse pubblico all’ampliamento delle possibili misure (cfr. art. 10a cpv. 2 lett. c) va evidentemente affermato a motivo della richiesta di aiuti statali da parte dell’istituto finanziario: le misure di sostegno statali e i rischi connessi per la Confederazione, così come in ultima istanza per i contribuenti, devono essere ridotti al minimo. Per questo motivo è legittimo che le persone esercitanti una funzione direttiva e in parte responsabili della situazione che ha portato infine alla necessità di un aiuto statale debbano restituire all’istituto le retribuzioni variabili già versate. In questo modo l’istituto riceve dei valori patrimoniali, rafforza la sua posizione finanziaria e quindi i rischi per i contribuenti si riducono. Se la richiesta di restituzione delle retribuzioni variabili dovesse inoltre compromettere la competitività delle imprese interessate sul mercato del lavoro, bisognerebbe eventualmente tenerne conto dal punto di vista della proporzionalità. Dall’esame sotto il profilo della proporzionalità dell’ampliamento nell’articolo 10a risulta inoltre che la nuova misura è ad un tempo adeguata e necessaria al raggiungimento dell’obiettivo, segnatamente il miglioramento della situazione finanziaria della SIB e la riduzione del rischio per i contribuenti. Inoltre va nuovamente sottolineato fin da principio che l’aiuto dello Stato è concesso soltanto se una banca di rilevanza sistemica senza tale aiuto non potrebbe più portare avanti correttamente la propria attività. Questa situazione di partenza giustifica che, anche prima del caso di crisi, si esiga dalle banche di orientare la loro politica di retribuzione e gli accordi di retribuzione stipulati con i loro collaboratori in funzione di questa eventualità. Attraverso l’ampliamento dell’articolo 10a si attenua simultaneamente la disponibilità al rischio delle persone esercitanti una funzione direttiva. Un eventuale svantaggio in termini di concorrenza della SIB è giustificato dal sostegno statale. Inoltre, ai sensi dell’attuale articolo 10a capoverso 3 i sistemi di retribuzione dovranno essere adeguati in modo tale che una SIB possa respingere anche eventuali azioni creditorie. Per quanto riguarda il presente ampliamento va inoltre ricordato che il Consiglio federale adeguerà costantemente le misure che adotterà alle esigenze del singolo caso, limitandole a un volume ragionevole. Inoltre sia le retribuzioni variabili che la cerchia di persone è limitata in quanto possono essere interessati dalle misure solo coloro che sono o sono stati in una certa misura responsabili della situazione che ha portato a rendere necessario un aiuto statale. In questo senso potrà essere garantita ulteriormente l’osservanza del principio di proporzionalità sancito dalla Costituzione. La libertà economica esige infine il rispetto della parità di trattamento degli operatori del mercato direttamente concorrenti. Da questo punto di vista la regolamentazione limitata alle banche di rilevanza sistemica deve fondarsi su motivi puramente materiali. La messa in pericolo dell’intera economia consecutiva al fallimento di una banca di rilevanza sistemica è un motivo sufficiente per intervenire in maniera mirata nei confronti delle banche di rilevanza sistemica e nelle società madri di gruppi finanziari o di conglomerati finanziari di rilevanza sistemica.
In sintesi la limitazione della libertà economica mediante gli ampliamenti proposti delle misure da attuare in caso di sostegno da parte dello Stato sono in sintonia con i requisiti costituzionali.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Con la creazione di mutui supplementari a sostegno della liquidità e mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto della Confederazione previsti dalla legge si crea la base per un aiuto statale. Si pone però la questione se tali misure siano in linea con gli obblighi internazionali della Svizzera.
6.2.1 Obblighi imposti da trattati internazionali verso l’UE
Nel settore finanziario, la Svizzera ha concluso con l’UE soltanto l’Accordo del 10 ottobre 1989 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l’assicurazione
98 FFl 2011 4211, 4295.