Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (RS 0.961.1). Poiché il suo campo di applicazione è limitato all’assicurazione diretta in ambito bancario, tale accordo non è pertinente e non contiene inoltre disposizioni in materia di aiuti statali.

Per contro, le disposizioni sugli aiuti statali di cui all’articolo 23 capoverso 1 iii dell’Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401) si applicano soltanto agli scambi di merci, che non riguardano il presente progetto.

Non sussistono quindi obblighi verso l’UE imposti da trattati internazionali che riguardano la modifica proposta alla LBCR.

6.2.2 Rapporto con il diritto dell’OMC e gli accordi di libero scambio con Paesi al di fuori dell’Europa

Nell’ambito del diritto dell’OMC per gli argomenti qui trattati è necessario tenere conto dell’Accordo generale sugli scambi di servizi («General Agreement on Trade in Services», GATS). Il numero 2 lettera a dell’Allegato sui servizi finanziari tuttavia stabilisce che ai Membri dell’Accordo non è impedito di prendere provvedimenti a titolo prudenziale, ivi comprese le misure volte a garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le misure proposte relative ai mutui supplementari a sostegno della liquidità e ai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto a favore delle SIB rappresentano un aiuto nel caso si debbano affrontare perturbazioni gravi del sistema finanziario svizzero e quindi contribuiscono alla stabilità dell’economia elvetica. Il meccanismo concorre dunque a garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario ai sensi del numero 2 lettera a del GATS e pertanto è compatibile con il presente Accordo, a condizione che alle banche estere con sede in Svizzera che hanno rilevanza sistemica equivalente sulla piazza finanziaria svizzera venga riservato un trattamento analogo. Attualmente nessuna delle banche estere con sede in Svizzera soddisfa il criterio della rilevanza sistemica ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1.

Una disposizione corrispondente al numero 2 lettera a è riportata anche nell’accordo di libero scambio della Svizzera, che contiene disposizioni specifiche sugli scambi di servizi finanziari.

6.2.3 Compatibilità con le pratiche a livello internazionale

Il meccanismo proposto è conforme agli standard internazionali del FSB (cfr. n. 2).

6.3 Subordinazione al freno alle spese

Le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi sottostanno al freno alle spese di cui all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.

In caso di necessità, una garanzia in caso di dissesto ai sensi dell’articolo 32a capoverso 1 può essere concessa nell’ambito di un credito d’impegno (cfr. commento al n. 3.1) attraverso una procedura d’urgenza ai sensi dell’articolo 28 LFC (cfr. art. 32b). Anche la garanzia a copertura delle perdite ai sensi dell’articolo 51g capoverso 1 in caso di necessità può essere concessa nell’ambito di un credito d’impegno autorizzato secondo l’articolo 28 LFC. La garanzia in caso di dissesto e la garanzia a copertura delle perdite sono aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 3 LSu. Queste nuove disposizioni in materia di aiuti finanziari possono comportare nuove spese che superano il limite di 20 milioni di franchi fissato all’interno della Costituzione federale per le spese una tantum. Perciò l’articolo 32a capoverso 1 e l’articolo 51g capoverso 1 sono subordinati al freno alle spese.