Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
l’attestato di carenza dei beni definitivo ed è circoscritta all’ammontare del credito accertato mediante l’attestato. La BNS fornisce prove dettagliate in merito al relativo calcolo.
Anche per la garanzia a copertura delle perdite la legge e il relativo credito d’impegno costituiscono la base per il contratto tra la banca assuntrice e la Confederazione.
6.4.4 Tipo e quadro temporale degli aiuti finanziari
Come spiegato in precedenza (cfr. n. 6.4.2) in caso di necessità alla BNS dovrebbe essere concessa una garanzia in caso di dissesto della Confederazione. Tale garanzia copre fino all’ammontare del credito d’impegno e in particolare in caso di un mancato rimborso dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto da parte della SIB.
Il credito della BNS nei confronti della Confederazione derivante dalla garanzia in caso di dissesto diventa esigibile cinque anni dopo la conclusione della procedura di fallimento con decisione passata in giudicato (art. 32j). Questo termine permette alla Confederazione di eseguire i processi amministrativi e parlamentari necessari al versamento della somma fatta valere dalla BNS. Ciò comprende segnatamente l’autorizzazione di un credito a preventivo (art. 30 LFC) e il reperimento dei fondi necessari.
La garanzia a copertura delle perdite è valida fino a quando gli attivi da liquidare non sono stati realizzati definitivamente e la FINMA non ha accertato se risulta una perdita superiore a 5 miliardi di franchi. Solo successivamente la garanzia diventa esigibile. È presumibile tuttavia che per la realizzazione definitiva degli attivi da liquidare siano necessari diversi anni.
6.5 Forma dell’atto
Il progetto fissa norme giuridiche in senso formale e deve quindi essere emanato sotto forma di legge federale. Questo si evince sia dal mandato del Consiglio federale dell’11 marzo 2022, sia dal fatto che il 16 marzo 2023 il Consiglio federale, in virtù dell’articolo 184 capoverso 3 e dell’articolo 185 capoverso 3 Cost.100, ha posto in vigore l’ordinanza101. L’ordinanza del 16 marzo 2023 decade dopo sei mesi dall’entrata in vigore se il Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale entro tale termine una bozza di una base legale che riprenda il tenore dell’ordinanza (cfr. art. 7c cpv. 4 e art. 7d cpv. 2 lett. b LOGA nonché n. 1.1). Il presente progetto persegue quindi anche questo obiettivo. Entro tale termine il Consiglio federale ha intenzione di sottoporre al Parlamento un messaggio e un avamprogetto di legge al fine di trasporre le misure dell’ordinanza nel diritto ordinario e poterle così mantenere e garantirne l’efficacia. Allo stesso tempo deve essere prolungata la validità dell’ordinanza qui discussa (cfr. art. 7c cpv. 2 e art. 3 LOGA nonché nota pertinente).
6.6 Delega di competenze legislative
Il progetto comprende un ampliamento delle attuali deleghe di competenze legislative a favore della FINMA in materia di pubblicazione (art. 3g cpv. 1 e 2, art. 5 cpv. 2, art. 10 cpv. 4 lett. abis). L’ampliamento è giustificato dal fatto che la pubblicazione è strettamente legata ai settori già elencati nelle deleghe.
6.7 Protezione dei dati
Il progetto di modifica della LBCR comprende il trattamento di dati, alcuni dei quali di natura personale. Le autorità e i terzi coinvolti nella concessione di mutui supplementari a sostegno della liquidità, di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto e
100 RS 101
101 RS 952.3