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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine
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Legge «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 29b, rubrica Scambio di informazioni con l’Ufficio di comunicazione
Art. 29c Scambio di informazioni con la FINMA
Gli organismi di vigilanza, gli organismi di autodisciplina e la FINMA possono scambiarsi tutte le informazioni necessarie all’adempimento dei loro compiti, ivi comprese le informazioni non accessibili al pubblico.
Art. 30 cpv. 2 lett. a
2 L’Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:
a. il nome dell’intermediario finanziario, del commerciante o del consulente, a condizione che sia garantito l’anonimato dell’autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l’obbligo d’informare sancito dalla presente legge;
Art. 32 cpv. 3
3 L’Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell’intermediario finanziario, del commerciante o del consulente oppure della persona che ha adempiuto l’obbligo d’informare di cui all’articolo 11a.
Art. 34 cpv. 1
1 Gli intermediari finanziari e i consulenti tengono archivi o banche dati separati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione di cui all’articolo 9 della presente legge o all’articolo 305ter capoverso 2 CP67 e alle richieste dell’Ufficio di comunicazione di cui all’articolo 11a.
Art. 35 cpv. 2
2 L’Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni con la FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale, l’Ufficio centrale, l’autorità che tiene il registro degli aventi economicamente diritto, l’autorità di controllo di cui all’articolo 33 LTPG68 e le autorità di perseguimento penale mediante una procedura di richiamo.
67 RS 311.0
69 RS 957.1