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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine
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Legge «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 18a Rispetto del segreto professionale
1 Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD).
2 Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono imperativamente soddisfare le seguenti condizioni:
a. essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio;
b. garantire un’attività di controllo ineccepibile;
c. dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito;
d. dimostrare la propria indipendenza dal membro oggetto del controllo.
3 Nella misura strettamente necessaria al controllo, gli avvocati e i notai possono trasmettere le informazioni sottoposte al segreto professionale agli avvocati e ai notai incaricati di effettuare i controlli LRD.
Art. 18b Elenco pubblico
1 La FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 3 e dei consulenti affiliati a un organismo di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.
2 La FINMA rende accessibili tali dati mediante una procedura di richiamo.
Art. 19 Misure in caso di violazione degli obblighi secondo il capitolo 2
1 Se vi sono sospetti che un affiliato abbia violato gli obblighi secondo il capitolo 2 o le corrispondenti disposizioni di esecuzione, l’organismo di autodisciplina interessato avvia un procedimento e avvisa l’affiliato. Può incaricare uno specialista indipendente di accertare le fattispecie rilevanti.
2 Se constata che l’affiliato non ha rispettato i propri obblighi, l’organismo di autodisciplina adotta le misure necessarie al ripristino della situazione conforme. Può in particolare:
a. ordinare all’affiliato di porre rimedio all’irregolarità entro un congruo termine;
b. emanare una decisione di accertamento;
c. se una decisione esecutoria rimane disattesa nonostante diffida, far eseguire l’operazione ordinata a spese dell’affiliato;
d. fissare condizioni di natura personale o organizzativa.
3 In caso di violazione grave o ripetuta degli obblighi da parte dell’affiliato, può inoltre adottare le seguenti misure:
a. obbligare l’affiliato a escludere dalle attività sottoposte alla presente legge una persona che esercita tale attività all’interno della sua organizzazione;