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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine

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Art. 18a Rispetto del segreto professionale

1 Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD).

2 Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono imperativamente soddisfare le seguenti condizioni:

a. essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio;

b. garantire un’attività di controllo ineccepibile;

c. dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito;

d. dimostrare la propria indipendenza dal membro oggetto del controllo.

3 Nella misura strettamente necessaria al controllo, gli avvocati e i notai possono trasmettere le informazioni sottoposte al segreto professionale agli avvocati e ai notai incaricati di effettuare i controlli LRD.

Art. 18b Elenco pubblico

1 La FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 3 e dei consulenti affiliati a un organismo di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.

2 La FINMA rende accessibili tali dati mediante una procedura di richiamo.

Art. 19 Misure in caso di violazione degli obblighi secondo il capitolo 2

1 Se vi sono sospetti che un affiliato abbia violato gli obblighi secondo il capitolo 2 o le corrispondenti disposizioni di esecuzione, l’organismo di autodisciplina interessato avvia un procedimento e avvisa l’affiliato. Può incaricare uno specialista indipendente di accertare le fattispecie rilevanti.

2 Se constata che l’affiliato non ha rispettato i propri obblighi, l’organismo di autodisciplina adotta le misure necessarie al ripristino della situazione conforme. Può in particolare:

a. ordinare all’affiliato di porre rimedio all’irregolarità entro un congruo termine;

b. emanare una decisione di accertamento;

c. se una decisione esecutoria rimane disattesa nonostante diffida, far eseguire l’operazione ordinata a spese dell’affiliato;

d. fissare condizioni di natura personale o organizzativa.

3 In caso di violazione grave o ripetuta degli obblighi da parte dell’affiliato, può inoltre adottare le seguenti misure:

a. obbligare l’affiliato a escludere dalle attività sottoposte alla presente legge una persona che esercita tale attività all’interno della sua organizzazione;