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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine

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Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche «%ASFF_YYYY_ID»

b. pubblicare la propria decisione, ad avvenuto giudicato, con l’indicazione dei dati personali delle persone interessate, fermo restando che la pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa;

c. confiscare l’utile realizzato da un affiliato; per le modalità della confisca si applica per analogia l’articolo 35 LFINMA61;

d. ordinare l’esclusione di un affiliato.

4 Le misure possono essere combinate tra loro o con le sanzioni previste dall’articolo 19b.

5 L’organismo di autodisciplina può imputare le spese del procedimento, ivi comprese le spese relative all’incarico di uno specialista indipendente, all’affiliato o a un ex affiliato se questi ha violato i suoi obblighi, ha provocato l’avvio del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.

6 Può ordinare misure contro affiliati che hanno dato disdetta dell’affiliazione o che ne sono stati esclusi se le misure sono in relazione con i fatti che si sono verificati durante il periodo dell’affiliazione.

7 L’organismo di autodisciplina informa:

a. l’autorità competente secondo l’articolo 19b nei casi di violazione grave o ripetuta degli obblighi da parte dell’affiliato;

b. l’autorità penale competente in caso di sospetto di violazione dell’articolo 9.

Art. 19a Obbligo di collaborazione

Le persone affiliate, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le persone e le imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante alle persone affiliate devono fornire all’organismo di autodisciplina le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti.

Art. 19b Sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi secondo

il capitolo 2

1 L’intermediario finanziario secondo l’articolo 2 capoverso 3 o il consulente che viola gli obblighi disciplinati dal capitolo 2 o le corrispondenti disposizioni di esecuzione è tenuto a pagare un importo sino a 100 000 franchi.

2 L’autorità può pronunciare un avvertimento o un ammonimento. Se le circostanze lo giustificano, segnatamente se il comportamento è stato nel frattempo corretto, l’autorità può esimersi completamente dall’avviare un procedimento o dal pronunciare una sanzione.

3 Per stabilire la sanzione appropriata, l’autorità tiene conto della natura e della gravità del comportamento contestato e della colpa dell’intermediario finanziario o del consulente, nonché della sua situazione personale e finanziaria. Può tenere conto di altre misure o pene pronunciate per lo stesso comportamento quando il loro cumulo comporterebbe una sanzione sproporzionata.

61 RS 956.1