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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine
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Legge «%ASFF_YYYY_ID»
4 Se una fattispecie concerne una violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 9, le sanzioni sono disciplinate esclusivamente dall’articolo 37.
5 Il procedimento è disciplinato dalla legge federale del 20 dicembre 196862 sulla procedura amministrativa. Deve essere avviato entro sette anni a decorrere dal giorno in cui il comportamento contestato si è verificato o ha cessato di verificarsi.
6 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) istruisce e giudica le infrazioni.
Art. 22a cpv. 1 e 2 lett. c
1 Il DFF trasmette alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale, all’Ufficio centrale e alle autorità cantonali di sorveglianza di cui alla LLCA63 i dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone od organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù della Risoluzione 1373 (2001)64 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, sono state inserite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività.
2 La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF:
c. agli organismi di autodisciplina, all’attenzione dei loro affiliati.
Art. 23 cpv. 5 e 7
5 Se trasmette a un’autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario o da un consulente secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a o capoverso 1ter lettera a della presente legge o secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP, l’Ufficio di comunicazione ne informa tale intermediario finanziario o consulente, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d’affari secondo l’articolo 9b.
7 Lo scambio di informazioni con l’Ufficio di comunicazione è effettuato tramite il sistema di cui al capoverso 3. L’Ufficio federale di polizia (fedpol) definisce lo standard per i dati applicabile alle informazioni trasmesse tramite il sistema.
Art. 24 cpv. 1 lett. b
1 Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che:
b. vigilano affinché i loro affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2;
Art. 25 cpv. 2, 3 e 4
2Abrogato
3 Il regolamento determina:
a. le condizioni di affiliazione e di esclusione delle persone;
62 RS 172.021
63 RS 935.61
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