Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 5 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la

revisione dell’ordinanza sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari e dell’ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari

1. Situazione iniziale

L’ordinanza del 9 giugno 2006 sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari (OEPIN; RS 732.143.1) disciplina le esigenze in materia di qualifica, formazione e idoneità del personale degli impianti nucleari importante per la sicurezza nucleare interna, nonché l’autorizzazione del personale soggetto ad autorizzazione. L’ordinanza del 9 giugno 2006 concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN; RS 732.143.2) disciplina i compiti e le competenze dei corpi di guardia degli impianti nucleari (corpi di guardia), il loro equipaggiamento e armamento, la loro organizzazione, come pure quella del personale di guardia esterno, nonché i requisiti delle guardie dal profilo delle qualifiche e dell’idoneità.

Per quanto riguarda l’idoneità dal profilo della salute, il testo attuale dell’articolo 24 capoverso 2 OEPIN stabilisce che un medico di fiducia dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/Suva) esamina ogni anno, nel quadro delle visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro, se il personale di impianti nucleari sia idoneo dal profilo della salute e trasmette il risultato degli esami all’INSAI. La Suva decide sull’idoneità dal profilo della salute e comunica il risultato della sua decisione per scritto al titolare della licenza.

L’attuale testo dell’articolo 17 capoversi 2 e 3 OCGIN contiene una disposizione analoga riguardo all’idoneità psicofisica dei membri dei corpi di guardia.

A partire dalla metà del 2016, la Suva ha sospeso del tutto gli esami preventivi di medicina del lavoro dopo aver informato gli esercenti degli impianti nucleari.

Con lettera del 23 gennaio 2017, la Suva ha comunicato all’Ufficio federale dell’energia (UFE) e all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) la decisione di non effettuare più, a partire dalla metà del 2016, visite di routine nell’ambito della medicina del lavoro per la prevenzione delle malattie professionali poiché, secondo le disposizioni di legge del diritto in materia di assicurazioni contro gli infortuni, gli esami preventivi di medicina del lavoro sarebbero ammessi esclusivamente per prevenire malattie e infortuni professionali (art. 70 dell’ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni [OPI; RS 832.30]). La Suva aveva stabilito che le visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro effettuate fino al 2016 non erano più giustificate per le persone esposte a radiazioni per motivi professionali, in quanto non pertinenti allo scopo della legge. La valutazione dell’idoneità dal profilo della salute di cui all’OEPIN e all’OCGIN non sarebbe stata finalizzata principalmente alla prevenzione delle malattie professionali, ma piuttosto alla sicurezza dell’esercizio degli impianti nucleari.

Nella sua lettera del 23 gennaio 2017, la Suva raccomandava a medio termine una revisione dell’OEPIN e dell’OCGIN negli aspetti concernenti la valutazione dell’idoneità del personale degli impianti nucleari dal profilo della salute. Inoltre, la Suva proponeva alle autorità di sorveglianza di raccomandare prontamente e opportunamente agli esercenti di impianti nucleari di far eseguire la valutazione dell’idoneità dal profilo della salute in conformità con l’OEPIN e l’OCGIN dai medici cui si rivolgono per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 11a OPI.

Avendo la Suva deciso di non eseguire più controlli sull’idoneità dal profilo della salute del personale degli impianti nucleari e di conseguenza di non presentare più decisioni in merito, gli esercenti degli impianti nucleari hanno elaborato un programma per giungere a una soluzione alternativa che fosse almeno adeguata riguardo alla valutazione dell’idoneità dal profilo della salute per il personale degli impianti nucleari e i corpi di guardia; attualmente il programma viene applicato nella pratica.

Secondo tale programma, l’idoneità viene verificata una volta all’anno dal medico aziendale o da un medico esterno. Se non si tratta di uno specialista in medicina del lavoro, il medico trasmette il risultato dell’esame a uno specialista di tale settore. Lo specialista in medicina del lavoro (che può quindi essere lo stesso medico che ha effettuato la visita) valuta a cadenza annuale, sulla base degli esami effettuati, l’idoneità del personale dal profilo della salute. È esonerato dal segreto professionale per quanto ri-