Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 5 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione dell’ordinanza sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari e dell’ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari
guarda tale valutazione, che trasmette al titolare della licenza, affinché la integri nella sua documentazione. Fondandosi sulla valutazione di medicina del lavoro effettuata, il titolare della licenza decide anno per anno in merito all’idoneità del personale dal profilo della salute e registra il risultato nella documentazione.
2. Nuova regolamentazione in merito all’esame, alla valutazione e alla decisione sull’idoneità del personale degli impianti nucleari e dei membri dei corpi di guardia dal profilo della salute
Nel 2016 la Suva ha deciso, per i succitati motivi, di non eseguire più controlli sull’idoneità del personale degli impianti nucleari e dei membri corpi di guardia dal profilo della salute e di conseguenza di non presentare più decisioni in merito. Siccome il testo attuale deIl’articolo 24 OEPIN e dell’articolo 17 OCGIN ascrivono tale competenza alla Suva, occorre perciò disciplinare nell’OEPIN e nell’OCGIN chi debba esaminare, valutare e decidere in merito all’idoneità del personale degli impianti nucleari rispettivamente dei membri dei corpi di guardia dal profilo della salute. Si rende quindi necessario adeguare l’articolo 24 OEPI e l’articolo 17 OCGIN.
Come spiegato nel capitolo 1, secondo la prassi corrente sono i titolari di una licenza a decidere anno per anno in merito all’idoneità del personale degli impianti nucleari rispettivamente dei membri dei corpi di guardia dal profilo della salute, sulla base di visite effettuate e valutazioni di medicina del lavoro. Per i motivi seguenti è opportuno che la competenza della decisione sull’idoneità dal profilo della salute spetti al titolare della licenza:
- la competenza del titolare della licenza corrisponde al principio secondo cui il titolare della licenza è responsabile della sicurezza dell’impianto e dell’esercizio (art. 22 della legge del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare [LENu; RS 732.1]);
- il titolare della licenza è già responsabile della revoca dell’autorizzazione per il personale degli impianti nucleari se l’idoneità sotto il profilo della salute non è più data (art. 33 cpv. 1 lett. c OEPIN). Se l’idoneità sotto il profilo della salute è nuovamente data, il titolare della licenza può rilasciare nuovamente l’autorizzazione. A tal fine è necessario il consenso dell’IFSN (art. 33 cpv. 4 OEPIN). La competenza essenziale del titolare della licenza quanto alla decisione sull’idoneità dal profilo della salute coincide pertanto con le altre disposizioni dell’OEPIN;
- il titolare della licenza è già responsabile della decisione sull’idoneità dal profilo della personalità (art. 23 OEPIN e art. 16 OCGIN). Anche la decisione sull’idoneità dal profilo della personalità viene presa sulla base di una valutazione preventiva di un servizio specializzato. La competenza del titolare della licenza riguardo all’idoneità dal profilo sia della salute sia della personalità è ragionevole sul piano materiale e organizzativo;
- anche se la competenza spetta al titolare della licenza l’IFSN ha la possibilità di consultare in qualsiasi momento la documentazione e quindi verificare se il titolare della licenza adempie ai propri obblighi legali.
Secondo la prassi attuale, le decisioni dei titolari di licenza in merito all’idoneità del personale degli impianti nucleari rispettivamente dei membri dei corpi di guardia dal profilo della salute si basano sulle pertinenti valutazioni di specialisti in medicina del lavoro. Specialista in medicina del lavoro è una persona in possesso di un titolo di medico specialista federale o estero riconosciuto nel campo della medicina del lavoro in conformità con l’ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (OPMed; RS 811.112.0). Secondo la prassi corrente, le valutazioni di tali specialisti devono basarsi su esami dell’idoneità dal profilo della salute effettuati da loro stessi o da altri medici non specializzati in medicina del lavoro.