Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 5 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la

revisione dell’ordinanza sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari e dell’ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari

La prassi attuale prevede anche per i medici del lavoro che non lavorano nell’azienda del titolare della licenza la possibilità di effettuare la valutazione dell’idoneità dal profilo della salute. L’esame (non la valutazione) dell’idoneità dal profilo della salute, invece, dovrebbe poter essere effettuato anche da un medico non di medicina del lavoro al fine di non escludere dall’esecuzione di tali esami i medici aziendali non specializzati in medicina del lavoro.

A giudizio dell’IFSN, l’autorità federale di sorveglianza in materia di sicurezza nucleare interna ed esterna, la prassi attualmente seguita dai titolari di licenza in merito all’esame, alla valutazione e alla decisione circa l’idoneità del personale degli impianti nucleari rispettivamente dei membri dei corpi di guardia dal profilo della salute rappresenta una soluzione alternativa almeno equivalente alla competenza della Suva attualmente ancora sancita dall’articolo 24 OEPIN e dall’articolo 17 OCGIN. L’IFSN ritiene che non vi siano problemi di sicurezza riguardo al mantenimento della pratica corrente.

Per i motivi citati, la prassi descritta va iscritta come nuova norma nell’articolo 24 OEPIN e nell’articolo 17 OCGIN. La trasmissione dei risultati o delle valutazioni degli esami a uno specialista in medicina del lavoro e al titolare della licenza, prescritta dalle nuove disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3, non costituisce una violazione del segreto professionale ai sensi dell’articolo 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), poiché il numero 3 di detto articolo stabilisce l’impunibilità, già ovvia sulla base dell’articolo 14 CP, se una legge o un’ordinanza prescrive una notifica oppure autorizza il depositario del segreto alla notifica.

3. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche subordinate previste non producono ripercussioni né finanziarie, né sull’effettivo del personale né di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni, tanto più perché non li riguardano.

4. Ripercussioni sull’economia, l’ambiente e la società

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sull’economia, l’ambiente e la società, non essendovi alcuna variazione sostanziale. Le modifiche previste rappresentano una soluzione alternativa almeno equivalente alla competenza della Suva attualmente ancora sancita dall’articolo 24 OEPIN e dall’articolo 17 OCGIN.

5. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera e rapporto con il diritto europeo

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera e con il diritto dell’UE.