Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 8 pagine

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1. Introduzione

1.1. Situazione di partenza

In vista di un’entrata in vigore il 1° gennaio 2023, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha predisposto alcune modifiche di diverse ordinanze nel settore dell’energia. Si tratta della revisione totale dell’ordinanza del 17 ottobre 2012 sugli impianti di accumulazione (OImA; RS 721.101.1) e di revisioni parziali delle seguenti ordinanze: ordinanza del 25 marzo 2015 sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN; RS 732.441), ordinanza del 9 giugno 2006 sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari (OEPIN; RS 732.143.1), ordinanza del 9 giugno 2006 concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN; RS 732.143.2),

ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26), ordinanza del 25 novembre 2015 sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in

atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE; RS 734.6), ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) e ordinanza del DATEC del 30 aprile 2018 sugli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.272.3).

1.2. Svolgimento e destinatari

Il 6 aprile 2022 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, che si è conclusa il 13 luglio 2022. Sono stati invitati a esprimere un parere 268 destinatari. Nel quadro della consultazione sono pervenuti complessivamente 47 pareri.

La documentazione concernente la consultazione e i pareri sono consultabili su www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione – Procedure di consultazione concluse > 2022 > DATEC.

2. Risultati della consultazione

Il presente rapporto riassume i pareri pervenuti, senza alcuna pretesa di esaustività1.

2.1. Ordinanza sugli impianti di accumulazione

I Cantoni GR, BE, TI, VD, VS, SZ, ZG, FR, NE, BS, SO, ZH, AR, AI, SG e TG, l’USAM e l’USS

sostengono in linea di principio le modifiche proposte nel quadro della revisione totale dell’OImA. I Cantoni GE, GL, LU, NW, SH e UR non hanno trasmesso alcuna osservazione in merito al progetto.

Tutti i partecipanti alla consultazione condividono esplicitamente oppure non mettono in discussione l’inserimento nell’ordinanza dell’elemento della sicurezza strutturale.

Il Cantone AG concorda in linea di principio con le modifiche previste, ma propone che,

contestualmente all’aumento delle risorse, l’Ufficio federale dell’energia definisca un obbligo di

informazione e supporto ai Cantoni se questi dovessero affrontare oneri aggiuntivi a seguito delle modifiche. Questa richiesta è condivisa anche dal Cantone VS. Il Cantone AG chiede altresì di inserire nell’articolo 13, come da rapporto esplicativo, la «sorveglianza potenziata» nonché stabilire dei termini per la procedura di autorizzazione, di definire negli articoli 17, 22 e in altri articoli le modalità di

gestione delle spese aggiuntive per i Cantoni e i gestori e infine di inserire nell’articolo 27 capoverso 2 un obbligo di informazione dei Cantoni.

I Cantoni SG, AR e AI propongono di aggiungere nel rapporto esplicativo che i deflussi discontinui nella ritenuta o a valle di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera b si riferiscano esclusivamente a eventi rilevanti per la sicurezza e che ciò non riguardi l’obbligo di risanamento di cui agli articoli 39a, 83a e

1 Per la rielaborazione dei progetti posti in consultazione si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta secondo l’articolo 8 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061). 3/8 N. riferimento: BFE-011.0-3/28/4 BFE-D-7D643401/156