Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 8 pagine

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83b della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) e che di conseguenza non debba essere avviata una corrispondente procedura.

Il Cantone ZH chiede che nell’articolo 5 capoverso 5 si tenga conto delle caratteristiche particolari, oltre che degli impianti di accumulazione per la protezione contro i pericoli naturali, anche di quelle degli impianti che non hanno come scopo la produzione di energia. Inoltre propone di completare gli articoli 13 capoverso 2 e 14 capoverso 1 con istruzioni circa le modalità per la messa in esercizio e di

conseguenza la relativa autorizzazione degli impianti di accumulazione in cui il primo invaso non avviene in maniera controllata; quanto meno occorre aggiungere che questo aspetto sia disciplinato dalla rispettiva autorità di vigilanza.

Il Cantone TI propone di integrare nel capitolo 4 la possibilità per l’autorità di vigilanza dell’esecuzione sostitutiva qualora il gestore non dovesse adempiere ai propri obblighi. Inoltre chiede di precisare nell’articolo 27 capoverso 2 che le citate mappe delle superfici inondabili non contengano gli orari e l’entità dell’inondazione.

Il Cantone VS propone di completare la revisione attribuendo ai Cantoni la possibilità di applicare delle tasse per l’attività di vigilanza. Inoltre auspica che nel quadro della revisione siano considerati più attentamente gli aspetti relativi agli impianti di accumulazione per la protezione contro i pericoli naturali, precisamente per quanto riguarda i bacini di ritenuta delle valanghe, i rischi, gli scenari e l’assunzione dei costi nel caso si rendano necessari risanamenti di tali impianti.

Il Cantone OW si aspettava che nel quadro della revisione dell’OImA venisse modificato il trattamento dei bacini di ritenuta di materiale detritico e auspica siano inserite precisazioni in merito nei relativi aiuti all’esecuzione dell’UFE.

L’UDC considera ragionevole l’inserimento e la precisazione nell’ordinanza dell’elemento della

sicurezza strutturale, mentre ritiene superflua la definizione dei requisiti di sicurezza contro i rischi derivanti da deflussi discontinui e canalizzazioni per acqua motrice per gli impianti di accumulazione situati su acque di confine, aspetto che chiede pertanto di eliminare dal progetto. L’UDC ritiene che il potenziale di rischio sia molto inferiore e non sia paragonabile alla rottura di un’opera di sbarramento. Inoltre afferma che l’autorità di vigilanza non dispone delle necessarie competenze in questo ambito e che l’aumento dei posti proposto nel rapporto non è giustificato.

L’ASEA sostiene che i potenziali rischi derivanti da deflussi discontinui e canalizzazioni per acqua motrice per gli impianti di accumulazione situati su acque di confine sono nettamente inferiori rispetto a quelli della rottura di un’opera di sbarramento e chiede pertanto lo stralcio dell’articolo 4 capoverso 2 lettere b e c. Inoltre propone in particolare che l’articolo 22 sia limitato agli eventi connessi alla

sicurezza degli impianti di accumulazione e che la possibilità di accesso ai sensi dell’articolo 27

capoverso 2 sia limitata ai piani di evacuazione. Infine propone di concedere alle autorità di vigilanza una maggiore flessibilità per quanto riguarda la frequenza minima delle ispezioni di cui all’articolo 31.

Condividono il parere dell’ASEA: l’AES, Kraftwerke Oberhasli AG, l’azienda elettrica della città di Zurigo, BKW Energie AG, le Officine Idroelettriche della Maggia SA e Alpiq Holding AG.

Le Officine Idroelettriche della Maggia SA propongono di trasferire nell’articolo 8 la disposizione di cui all’articolo 5 capoverso 6 concernente la rinuncia ai dispositivi di scarico. Infine chiedono di eliminare dall’articolo 17 l’obbligo di eseguire i controlli delle prove di funzionamento.

2.2. Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

I Cantoni che hanno trasmesso un parere accolgono esplicitamente la revisione (AR, FR, GR, NE, SZ, TG, ZG) oppure non hanno alcuna osservazione in merito (AI, BE, LU, UR, TI, VS). Alcuni sono del parere che anche la copertura di 1,2 miliardi di euro per i gravi danni nucleari sia insufficiente (BS, GE, VD).

4/8 N. riferimento: BFE-011.0-3/28/4 BFE-D-7D643401/156