Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

• dare esecuzione a procedimenti;

• valutare il comportamento di una persona che esercita un’attività per l’operatore di mercato sui mercati dell’energia all’ingrosso in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso;

• l’assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale.

Anche per la comunicazione di dati personali da parte di organi federali è richiesta, secondo l’articolo 19 LPD (art. 36 LPD nel testo della nuova revisione), una base legale, la quale deve fare espresso riferimento alla comunicazione, cioè alla trasmissione o alla pubblicazione dei dati a terzi. Il citato articolo 19 (risp. art. 36) LPD si applica sia allo scambio di dati tra organi federali, sia alla trasmissione di dati ad autorità cantonali, comunali ed estere, sia a persone private in Svizzera e all’estero. Una base legale rispondente a tali imperativi viene ora creata nell’articolo 12 capoverso 3 LVTE.

La possibilità di trasmettere dati alle autorità svizzere, compresa la possibilità di rifiutare tale trasmissione, è peraltro esplicitamente disciplinata dagli articoli 18 e 19 LVTE. La comunicazione transfrontaliera di dati personali è soggetta alle condizioni di cui all’articolo 22 capoverso 2 e, inoltre, è ammessa soltanto laddove l’autorità estera conceda la reciprocità e la ElCom informi le persone fisiche e giuridiche interessate e le inviti a prendere posizione (cfr. art. 22 cpv. 3 e 4).