Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine
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della Svizzera. In questo senso, il progetto costituisce un elemento per l’attuazione della Strategia energetica 2050 del Consiglio federale, con cui punta in particolare a preservare l’elevata sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Svizzera.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il testo della legge si fonda sugli articoli 89, 91, 95, 96 e 101 della Costituzione federale. Le restrizioni alla libertà economica che si accompagnano alle disposizioni proposte sono adeguate e necessarie per rafforzare la fiducia nell’integrità del mercato dell’energia all’ingrosso e quindi garantire l’efficienza del sistema concorrenziale. Esse non vanno al di là di quanto si debba ragionevolmente fare per conseguire gli obiettivi perseguiti, sono appropriate rispetto a tali obiettivi e non pregiudicano l’essenza della libertà economica. Il decreto è quindi conforme alla Costituzione.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
5.3 Forma dell’atto
Il progetto introduce importanti disposizioni contenenti norme di diritto che, ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. La LVTE segue quindi la procedura legislativa ordinaria.
5.4 Delega di competenze legislative
La LVTE contiene, in virtù dell’articolo 182 Cost., varie norme di delega per l’emanazione di ordinanze. Dette autorizzazioni a legiferare si limitano a un oggetto ben preciso e sono sufficientemente precise quanto a contenuto, scopo e portata. Le deleghe riguardano in particolare:
• il valore soglia determinante per la capacità di consumo dei consumatori finali in Svizzera (art. 2 cpv. 2);
• il genere e la portata delle informazioni privilegiate da pubblicare, le modalità e la procedura di pubblicazione e la definizione di deroghe all’obbligo di pubblicazione, in particolare per quanto riguarda gli impianti di importanza minore (art. 4 cpv. 5);