Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

• la specificazione del genere e della portata delle informazioni da trasmettere alla ElCom e il momento della loro trasmissione, nonché le deroghe all’obbligo di trasmissione per le transazioni e gli ordini di negoziazione di importanza minore (art. 5 cpv. 3);

• l’impiego lecito di informazioni privilegiate (art. 7 cpv. 5);

• i comportamenti ammessi (art. 8 cpv. 3);

• la riscossione di emolumenti da parte della ElCom nonché l’impostazione della tassa di vigilanza (art. 10 cpv. 1, 4 e 5);

• le disposizioni concernenti il sistema d’informazione per la conservazione dei dati raccolti, la sicurezza e la protezione dei dati nonché il trattamento dei dati (art. 12 cpv. 3).

Le deleghe evitano di appesantire il testo di legge con disposizioni dall’elevato grado di concretizzazione. Inoltre, le disposizioni che deve stabilire il Consiglio federale consistono in larga misura in contenuti per i quali potrebbero essere necessarie modifiche tempestive al fine di adeguarsi alle mutate condizioni del mercato o agli sviluppi tecnologici. In diversi punti si tratta inoltre di questioni di dettaglio, per le quali la regolamentazione svizzera deve ispirarsi a quella vigente nell’area dell’UE; la delega deve permettere di riprendere i nuovi sviluppi in tempi brevi. Di conseguenza, negli ambiti menzionati il progetto di legge si limita legittimamente a descrivere l’oggetto della normativa.

L’articolo 33 capoverso 2 prevede infine la possibilità di una subdelega all’UFE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche e amministrative (cfr. art. 48 cpv. 2 LOGA).

5.5 Protezione dei dati

La protezione dei dati riveste un’importanza particolare nel presente progetto di legge a causa dei numerosi dati raccolti dalla ElCom. Gli obblighi specifici in capo alle imprese in materia di fornitura di dati sono indicati negli articoli 3–6 LVTE.

Nella sua attività, la ElCom tiene conto dei diritti della personalità garantiti dalla Costituzione, precisati nella LPD. Conformemente all’articolo 17 LPD (art. 34 LPD nel testo della nuova revisione), per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione è richiesta una norma esplicita contenuta in una legge in senso formale. L’autorizzazione della ElCom al trattamento di dati personali, compresi i dati degni di particolare protezione relativi a procedimenti penali, nonché alla loro conservazione in formato elettronico, è sancita nell’articolo 12 capoverso 1 del progetto. Inoltre, in virtù di tale articolo, la ElCom è autorizzata a trattare i dati per le finalità seguenti:

• gestire un sistema d’informazione;

• controllare l’operatore di mercato;

• esercitare la vigilanza;