Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Alla borsa elettrica per il mercato elvetico operano circa 40 imprese svizzere, cui si aggiungono circa 70 operatori esteri che dispongono di un gruppo di bilancio presso il gestore di rete nazionale. Negli ultimi anni il numero è aumentato e si prevede un ulteriore incremento. Le disposizioni di legge interessano tuttavia un numero significativamente maggiore di imprese, poiché rientrano nel campo d’applicazione anche i contratti fuori borsa e i derivati, in particolare anche i contratti interni alla Svizzera.

Per le imprese del gas già interessate dal regolamento REMIT, le nuove disposizioni introducono la trasmissione alla ElCom di dati sulle transazioni e informazioni privilegiate nonché un obbligo di registrazione. Sono imprese che già segnalano tutte le transazioni e le informazioni privilegiate alle autorità dell’UE, ma non alla ElCom. Il relativo aumento dell’onere amministrativo, consistente in un ampliamento del rilascio di dati e nella registrazione presso la ElCom, sarà limitato, poiché i sistemi informatici per adempiere gli obblighi di trasmissione dei dati imposti dal diritto dell’UE sono già in funzione. Anche nel settore del gas il numero di persone interessate dall’obbligo di trasmissione dipenderà dalle eventuali deroghe previste dal Consiglio federale per l’obbligo di trasmettere dati, e da quali operazioni saranno oggetto di deroga. Il diritto dell’UE prevede, ad esempio, deroghe per i contratti per la fornitura fisica di gas naturale prodotto da un solo impianto di produzione di gas naturale con una capacità di produzione pari o inferiore a 20 MW.

Oltre al menzionato obbligo di trasmissione, tutte queste imprese sono tenute anche a pubblicare le informazioni privilegiate e a farsi registrare presso la ElCom.

Un’altra possibile conseguenza per le imprese è la necessità di riorganizzarsi per evitare i rischi normativi. Inoltre, ora possono essere soggette a procedimenti penali o di vigilanza. Nel complesso, il loro onere amministrativo dipende dalle disposizioni adottate a livello di ordinanza e dalla loro attuazione normativa. Potrebbe derivarne un freno all’ingresso nel mercato. Tuttavia, si tratta di un onere non ancora determinabile.

Infine, in linea con la regolamentazione UE, solo pochi consumatori finali dovrebbero inquadrarsi come grandi consumatori ai sensi del presente progetto ed essere direttamente interessati dalla regolamentazione. I testi normativi dell’UE indicano un valore soglia di 600 GWh all’anno. Il corrispondente valore soglia per la Svizzera sarà stabilito dal Consiglio federale, ma le relative analisi non sono ancora state effettuate.

3.3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale della Confederazione

Rispetto all’articolo 26a OAEl, con la LVTE si ampliano notevolmente le competenze legali nell’ambito della vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso. Gli articoli 26a–26c OAEl vengono di conseguenza abrogati nelle disposizioni d’esecuzione.

A ciò si aggiunge un aumento dei compiti della ElCom in quanto autorità di vigilanza. Con il progetto verrebbero rilevati e analizzati volumi di dati più ampi e dettagliati.