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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»

4I contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo ammontano al massimo all’80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG.

Art. 23bbisGestione di banche genetiche nazionali

1Per la conservazione delle razze svizzere l’UFAG gestisce banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico).

2Può demandare la gestione delle banche genetiche nazionali a:

a. stazioni di inseminazione,

b. organizzazioni di allevamento riconosciute, se queste affidano la gestione delle banche genetiche a stazioni di inseminazione.

3Chi intende gestire una banca genetica, deve garantire che durante la creazione della banca genetica si prenda in considerazione una grande diversità genetica.

4L’UFAG stipula un contratto con le persone di cui al capoverso 2. Nel contratto si concorda in particolare la quantità del materiale criogenico da depositare.

5Il gestore di una banca genetica ha i seguenti obblighi:

a. deve concedere all’UFAG i necessari diritti di informazione e di consultazione;

b. deve garantire che nel software per la documentazione messo a disposizione dall’UFAG siano registrati i seguenti dati e documenti:

1. dati di contatto di almeno tre interlocutori,

2. dati necessari per la completa identificazione degli animali, inclusi i dati concernenti la loro ascendenza,

3. genere e quantità del materiale criogenico,

4. verbali di produzione,

5. luoghi di deposito e di distribuzione.

Art. 23bterUso di materiale criogenico depositato in banche genetiche nazionali

1Il materiale criogenico depositato in una banca genetica nazionale di norma non può essere usato.

2Se si garantisce che, dopo l’uso, nella banca genetica sia di norma disponibile una rimanenza di almeno il 50 per cento del materiale criogenico del donatore, su richiesta dell’organizzazione di allevamento riconosciuta l’UFAG può autorizzarne l’uso nei seguenti casi e allo scopo della conservazione di una razza svizzera:

a. se sono svolti esami scientifico-genetici;

b. se va persa la maggior parte della diversità genetica di una razza svizzera;

3La domanda deve comprendere il programma relativo all’uso del materiale criogenico.