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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 22 cpv. 3

3Per i contributi di cui agli articoli 15-21, le organizzazioni di allevamento riconosciute comunicano all’UFAG, entro il 31 ottobre dell’anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali iscritti nel libro genealogico e di esami funzionali nonché il numero di puledri identificati e iscritti nel libro genealogico. La notifica deve essere effettuata utilizzando l’apposito modulo. L’UFAG pubblica le cifre comunicate.

Titolo prima dell’art. 23

Capitolo 4: Contribuiti per la conservazione delle razze svizzere

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 23 Tipi di contributi e pubblicazione

1Sono versati i seguenti contributi:

a. aiuti finanziari per progetti limitati nel tempo volti alla conservazione di:

1. razze svizzere,

2. razze che si erano estinte in Svizzera e che sono state nuovamente introdotte, sempre che la loro origine svizzera sia dimostrata;

b. indennità per la gestione di banche genetiche nazionali per la conservazione di razze svizzere da parte di persone di cui all’articolo 23bbiscapoverso 2;

c. aiuti finanziari per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina, ape mellifera il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate».

2Per contributo versato l’UFAG pubblica i nomi dei beneficiari e l’importo dei contributi. Per gli aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera c pubblica il nome dell’organizzazione di allevamento e l’importo totale versatole.

Titolo prima dell’art 23b

Sezione 2: Contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo e per la gestione di banche genetiche nazionali

Art. 23b rubrica nonché cpv. 1, 3 e 4

Aiuti finanziari per progetti di conservazione limitati nel tempo e indennità per la gestione di banche genetiche nazionali

1Per progetti di conservazione limitati nel tempo e per la gestione di banche genetiche nazionali sono versati complessivamente al massimo 500 000 franchi all’anno.

3I contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo sono versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute e alle organizzazioni riconosciute secondo l’articolo 5 capoverso 3 lettera b. Alle organizzazioni riconosciute sono versati al massimo 150 000 franchi all’anno.