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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»

4I contributi sono versati soltanto se l’effettivo di animali femmina iscritti nel libro genealogico per le razze il cui stato è «in pericolo critico» non supera 10 000 animali e per le razze il cui stato è «minacciate» 7 500 animali; sono presi in considerazione solo gli animali femmina che adempiono le seguenti condizioni:

a. i loro genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;

b. la percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento;

c. gli animali iscritti nel libro genealogico delle specie bovina, equina e suina hanno almeno una nascita iscritta nel libro genealogico;

d. gli animali iscritti nel libro genealogico delle specie ovina e caprina hanno almeno 6 mesi.

Art. 23e Condizioni per il versamento dei contributi per la specie ape mellifera

1I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» sono versati per una regina o una regina fucaiola della specie ape mellifera:

a. iscritta o menzionata in un libro genealogico;

b. la cui madre è iscritta o menzionata in un libro genealogico della medesima razza;

c. il cui albero genealogico paterno comprende almeno la regina fucaiola della prima o della seconda generazione di antenati; le regine fucaiole in questione devono essere iscritte o menzionate in un libro genealogico della medesima razza della regina o della regina fucaiola per la quale è richiesto un contributo, fermo restando che può essere iscritta o menzionata nel libro genealogico soltanto un’unica regina fucaiola della seconda generazione di antenati;

d. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento ed è garantita mediante l’analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza, fermo restando che l’analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e a livello internazionale basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide; e

e. che ha almeno una regina come discendente in vita:

1. fecondata nel periodo di riferimento;

2. iscritta nel libro genealogico; e

3. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento ed è garantita mediante l’analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza, fermo restando che l’analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e a livello internazionale basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.

2La discendente in vita di cui al capoverso 1 lettera e deve inoltre avere un grado di consanguineità che si basi su almeno tre generazioni e non sia superiore al 6,25 per