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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali «%ASFF_YYYY_ID»

4Se l’UFAG accoglie la domanda, stipula un contratto con la persona richiedente nel quale si concorda in particolare lo scopo, la portata e la durata dell’uso del materiale criogenico.

5La stazione di inseminazione che gestisce la relativa banca genetica deve mettere a disposizione gratuitamente il materiale criogenico.

Sezione 3: Contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pe-

ricolo critico» o «minacciate»

Art. 23c rubrica nonché cpv. 1, 2 lett. f, 5 e 6

Importo dei contributi

1Per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e ape mellifera il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati complessivamente al massimo 4 000 000 di franchi all’anno.

2Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «in pericolo critico» ammonta a:

f. specie ape mellifera:

1. per regina 285.60 franchi

2. per regina fucaiola 285.60 franchi

5In via suppletiva ai fondi di cui al capoverso 1 possono essere impiegati i fondi non esauriti di cui all’articolo 23b capoverso 2.

6Il contributo di cui al capoverso 2 lettera f è assegnato soltanto per misure per la determinazione della purezza della razza alle quali non sono già assegnati contributi secondo l’articolo 21 capoverso 2 lettera a numero 2. Se la determinazione della purezza della razza viene effettuata mediante un’analisi del DNA, il contributo è assegnato per le regine per le quali è stato eseguito un esame funzionale. L’analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e a livello internazionale basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.

Art. 23d rubrica nonché cpv. 1 lett. c e 4

Condizioni per il versamento dei contributi per le specie bovina, equina, suina, ovina e caprina

1I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati per animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina:

c. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l’87,5 per cento; e