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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 3 Tolleranze e restrizione
Art. 42 Tolleranze e restrizione
1Si applicano le tolleranze di cui all'allegato 4 della presente ordinanza.
2Non è ammesso sfruttare sistematicamente le tolleranze.
Capitolo 7 Disposizioni finali
Art. 43 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate all’allegato 5.
Art. 44 Disposizioni transitorie
1Un concime non soggetto all'obbligo di notifica prima del 1° gennaio 2024, deve essere registrato conformemente alle nuove disposizioni della presente ordinanza entro il 31 dicembre 2024. Le etichette dei concimi in questione, prodotte prima del 1° gennaio 2024, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2025.
2Un concime notificato prima del 1° gennaio 2024 può essere messo in commercio fino allo scadere dell’attestato di notifica. Qualsiasi modifica del concime o della sua etichetta implica l'obbligo di registrare o autorizzare il concime conformemente alle nuove disposizioni della presente ordinanza.
3Un concime autorizzato prima del 1° gennaio 2024 può essere messo in commercio fino allo scadere della validità dell'autorizzazione per la messa in commercio. Qualsiasi modifica del concime o della sua etichetta implica l'obbligo di presentare una nuova domanda di autorizzazione, allestita conformemente alle nuove disposizioni della presente ordinanza.
4L'identificatore unico di formula (UFI) secondo l'articolo 15a OPChim38 può essere comunicato all'UFAG al momento della registrazione di cui all'articolo 19 e nella domanda di cui all'articolo 25:
a. fino al 31 dicembre 2025 per i concimi destinati a utilizzatori professionali e che non disponevano di un UFI prima del 1° gennaio 2022;
b. fino al 31 dicembre 2025 per i concimi destinati a utilizzatori privati e messi in commercio prima del 1° gennaio 2022, e che non disponevano di un UFI.
Art. 45 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
38 RS 813.11