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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»
2L’UFAG nonché l’organo di notifica e i servizi di valutazione ai sensi dell’OP-Chim34 mettono a reciproca disposizione i dati rilevati nel quadro della presente ordinanza, dell’OPChim o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell’uomo o dell’ambiente da sostanze, preparati e oggetti, nella misura necessaria all’adempimento dei loro compiti. A tal fine possono istituire procedure di richiamo automatizzate.
3Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, l’UFAG dirige e coordina la procedura tenendo conto dell’OEDA35.
Art. 39 Sorveglianza delle importazioni
1L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) informa l’UFAG sull’importazione di concimi.
2Su richiesta dell’UFAG, l’UDSC controlla se i concimi sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza.
3Se vi è una sospetta infrazione, l’UDSC è autorizzato a trattenere i concimi alla frontiera e a consultare le altre autorità di esecuzione ai sensi della presente ordinanza. Queste si fanno carico degli ulteriori accertamenti e adottano le misure richieste.
Art. 40 Tasse
Le tasse riscosse per atti amministrativi secondo la presente ordinanza e le modalità di calcolo sono retti dall’ordinanza del 16 giugno 200636 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura.
Sezione 2 Campionatura e analisi
Art. 41 Campionatura e analisi
1Le prescrizioni relative alla campionatura e alle analisi per la PFC 100 concimi aziendali e la PFC 101 concimi ottenuti dal riciclaggio si basano sui metodi di riferimento di Agroscope. Possono essere applicate anche altre prescrizioni relative alla campionatura e all'analisi che diano risultati equivalenti.
2Per tutti gli altri concimi, le prescrizioni relative alla campionatura e all'analisi si basano sul regolamento (UE) 2019/100937. È possibile applicare anche i metodi di riferimento di Agroscope. Possono essere applicate altre prescrizioni relative alla campionatura e all'analisi che diano risultati equivalenti.
34RS 813.11
35 RS 814.911
36 RS 910.11
37 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.