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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

2Lo stoccaggio e la fornitura di concimi aziendali e di concimi ottenuti dal riciclaggio soggiacciono alle disposizioni della legislazione sulla protezione delle acque.

3I detentori di impianti devono far effettuare le necessarie analisi secondo la direttiva26 dell'UFAG, onde determinare i tenori delle sostanze nutritive e dei costituenti di cui all'allegato 1 numero 2 PFC 101 e garantire che le esigenze di cui all'articolo 9 siano adempiute. Mettono immediatamente a disposizione dell’UFAG e delle autorità cantonali i risultati delle analisi.

Capitolo 4 Etichettatura e pubblicità

Art. 31 Prescrizioni di etichettatura

1I concimi vanno etichettati conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato 3.

2Il responsabile per la messa in commercio deve indicare sull'imballaggio del concime o, se il concime è fornito senza imballaggio, su un documento di accompagnamento al concime, il proprio nome, il proprio nome commerciale registrato o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale.

3Un prodotto che è stato oggetto di una valutazione di conformità che ha dato esito positivo ai sensi del regolamento (UE) 2019/100927 è considerato un «prodotto fertilizzante dell'UE» e può essere etichettato in virtù del regolamento (CE) 765/200828.

4Le indicazioni devono essere ben leggibili, indelebili e redatte in almeno una lingua ufficiale della regione di distribuzione.

5Un concime imballato può essere importato anche se le esigenze di cui al capoverso 2 sono adempiute soltanto al momento della messa in commercio.

6Il nome e l’indirizzo della ditta responsabile per la messa in commercio o l’importazione possono essere sostituiti dal nome e dall’indirizzo della ditta responsabile dell'immissione sul mercato nello Spazio economico europeo (SEE) se si tratta di concimi soggetti a registrazione ed essi:

a. sono stati oggetto di una procedura di conformità che ha dato esito positivo ai sensi del regolamento (UE) 2019/100929;

b. sono importati da uno Stato membro dello SEE;

c. sono destinati a utilizzatori professionali; e

d. sono stati annunciati secondo gli articoli 48–54 OPChim.

26 La direttiva è disponibile sul sito Internet www.ufag.admin.ch > Produzione sostenibile > Concimi > Omologazione dei concimi.

27 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

28 Regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, GU L

218 del 13.8.2008, pag. 30

29 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.