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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 32 Dichiarazione di concimi geneticamente modificati

1I concimi costituiti da organismi geneticamente modificati o contenenti tali organismi devono essere etichettati con l’indicazione «ottenuto da X geneticamente modificato».

2Per i concimi che contengono, in quantità inferiore allo 0,1 per cento in massa, tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati, l’UFAG, d’intesa con gli altri uffici coinvolti nella procedura di omologazione, può stabilire in casi particolari deroghe all’obbligo di dichiarazione.

Art. 33 Pubblicità

1Soltanto un concime omologato può essere reclamizzato o distribuito a scopo pubblicitario. La pubblicità non deve contenere indicazioni potenzialmente fuorvianti.

2Tutte le affermazioni contenute nella pubblicità devono essere tecnicamente giustificabili. Ogni pubblicità indica chiaramente:

a. il nome commerciale o il nome della linea di prodotti;

b. che si tratta di concimi.

Capitolo 5 Sistema d'informazione e statistiche di vendita

Art. 34 Registro dei prodotti

1Salvo deroghe all'obbligo di registrazione giusta l'articolo 17, tutti i concimi messi in commercio in Svizzera devono figurare nel registro dei prodotti ai sensi dell’articolo 72 OPChim30.

2I dati necessari per la registrazione e per l'autorizzazione sono registrati nel registro dei prodotti.

Art. 35 Statistiche di vendita

1Le ditte e le persone che fabbricano o mettono in commercio concimi sono tenute a fornire all’UFAG, su richiesta, informazioni concernenti i prodotti da loro messi in commercio e le relative quantità.

2Le statistiche di vendita sottostanno alle disposizioni dell’ordinanza del 30 giugno 199331 sulle rilevazioni statistiche.

30RS 813.11

31 RS 431.012.1