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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»

Capitolo 6 Esecuzione e controllo

Sezione 1 Esecuzione, competenze dell’UFAG e collaborazione tra le autorità

Art. 36 Esecuzione

1Salvo disposizioni contrarie, l’esecuzione della presente ordinanza e l’applicazione delle prescrizioni che ne derivano competono all’UFAG.

2I Cantoni verificano che i concimi messi in commercio siano conformi alle prescrizioni della presente ordinanza e che i divieti di utilizzazione fondati su quest’ultima siano rispettati. L’UFAG esegue tali compiti a titolo sussidiario e coordina i compiti di esecuzione dei Cantoni.

3Le autorità di esecuzione possono prelevare, far prelevare o esigere campioni.

4Sono autorizzate ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione o, se il comportamento della ditta o della persona lo giustifica, più campioni per prodotto a spese della ditta o della persona che produce, fabbrica, importa, fornisce in nuovo imballaggio, trasforma o mette in commercio i concimi.

Art. 37 Competenze dell'UFAG

1L’UFAG può:

a. pronunciarsi in merito alle domande di autorizzazione dei concimi;

b. determinare a quale PFC appartengono i concimi;

c. elaborare e pubblicare metodi per il prelievo, la preparazione e l’analisi dei campioni nonché per il calcolo e la valutazione dei risultati;

d. riconoscere i laboratori che analizzano i concimi e offrire loro una consulenza;

e. mettere a disposizione dei consulenti tecnici giusta l’articolo 20 ORRPChim32 la documentazione necessaria sull’utilizzazione dei concimi;

f. pubblicare informazioni sui concimi registrati e autorizzati.

2L’UFAG e i laboratori riconosciuti ai sensi del capoverso 1 lettera d possono in ogni momento prelevare campioni presso i fabbricanti di concimi, segnatamente negli impianti di compostaggio o di fermentazione, nonché sul luogo del loro spandimento.

Art. 38 Collaborazione tra le autorità

1L’UFAG consulta le autorità federali i cui ambiti di competenza sono interessati. Tale collaborazione è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199733 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

32RS 814.81

33 RS 172.010