Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza DOP/IGP
le indicazioni obbligatorie dell’elenco degli obblighi, il capoverso 2 quelle facoltative, ovvero gli elementi specifici dell’etichettatura, la descrizione di un’eventuale forma distintiva del prodotto e gli elementi relativi al confezionamento.
Conformemente agli obiettivi fissati dalla legge sull'agricoltura, che prevede che la Confederazione adotti misure volte a sostenere l’uso sostenibile delle risorse naturali e a promuovere una produzione rispettosa degli animali e del clima, è legittimo che il Consiglio federale introduca nell’ordinanza il principio secondo cui l’elenco degli obblighi può contenere una descrizione del contributo della DOP o dell'IGP allo sviluppo sostenibile (art. 7 cpv. 2 lett. d).
Questa nuova disposizione consentirà alle filiere che lo desiderano di includere nei loro elenchi degli obblighi una descrizione del contributo allo sviluppo sostenibile in termini economici, sociali o ambientali. Inoltre, questa disposizione permetterà di sensibilizzare e incoraggiare le filiere a riflettere sul contributo che le DOP e le IGP possono dare in questo ambito. Infine, questo approccio collettivo consentirà alle filiere di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità fissati dal Consiglio federale nel Rapporto sul futuro orientamento della politica agricola e nella Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030. Questo principio è incluso anche nel regolamento (UE) 2021/2117.
Articolo 8 Consultazione
In seguito all’abrogazione, il 1° gennaio 2019, del capoverso 1 di questo articolo, che prevedeva che l’UFAG chiedesse il parere della Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, il termine «parimenti», divenuto obsoleto, non era stato stralciato. Di conseguenza occorre ora procedere a questa modifica di natura formale.
Sezione 2a Sospensione temporanea di alcune disposizioni dell’elenco degli obblighi
Articolo 14a
L’ordinanza non prevede la possibilità di sospendere temporaneamente alcune disposizioni
dell’elenco degli obblighi in casi di forza maggiore, quali eventi naturali eccezionali oppure decisioni delle autorità in ambito sanitario o fitosanitario che comportano l'impossibilità di soddisfare alcuni aspetti degli elenchi degli obblighi per un determinato periodo. La modifica proposta si è resa necessaria a causa della recrudescenza di tali eventi.
Mentre l’UFAG decide sulle domande relative agli elenchi degli obblighi (art. 9 ordinanza DOP/IGP), ai sensi del nuovo capoverso 1 il DEFR può, con un’ordinanza, autorizzare una sospensione temporanea di alcune disposizioni dell’elenco degli obblighi. L’attribuzione di tale competenza al DEFR consente di adottare rapidamente la sospensione temporanea di alcune disposizioni degli elenchi degli obblighi che sono stati oggetto di una decisione dell'UFAG senza dover seguire la stessa procedura, che potrebbe essere ritardata dalla presentazione di un ricorso. Inoltre, la via dell’ordinanza ha il merito di garantire la trasparenza sulla sospensione temporanea di alcune disposizioni dell’elenco degli obblighi. Infine, va notato che l’attribuzione al DEFR di tale competenza conferisce maggiore legittimità alla procedura e ne sottolinea l’eccezionalità.
Queste deroghe riguardano eventi naturali eccezionali (cpv.1 lett. a) quali siccità, inondazioni, incendi, nubifragi o terremoti, nonché le decisioni delle autorità fondate sul diritto federale o cantonale, segnatamente in ambito sanitario o fitosanitario (cpv. 1 lett. b). Le sospensioni temporanee di alcune disposizioni degli elenchi degli obblighi potrebbero riguardare, ad esempio, esigenze relative alla provenienza del foraggio per la produzione delle materie prime di origine animale (latte, carne) o essere dettate da misure ordinate per lottare contro le epizoozie che non consentono di soddisfare l’elenco