Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza DOP/IGP

degli obblighi per un determinato periodo. Ciò vale anche per il trasferimento temporaneo di alcune fasi della produzione al di fuori dell’area geografica in relazione a eventi naturali eccezionali che limitano, per un determinato periodo, l’uso di infrastrutture o edifici situati in una determinata area geografica. Gli ingredienti principali che conferiscono una caratteristica sostanziale al prodotto finito, che sono presenti in grandi quantità nel prodotto finito o dai quali deriva il nome del prodotto finito devono invece continuare a provenire dall’area geografica.

La domanda di sospensione temporanea deve essere presentata dal raggruppamento (cpv. 2) conformemente all’articolo 5 dell’ordinanza. Deve essere oggetto di una decisione dell’assemblea dei rappresentanti del raggruppamento ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza.

Il raggruppamento deve dimostrare che la sospensione temporanea non ha un effetto diretto sulle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto o sulla sua forma distintiva (cpv. 3). In caso di dubbio, il DEFR può decidere di non ordinare alcuna sospensione temporanea dell’elenco degli obblighi.

Il DEFR può fissare ulteriori condizioni e oneri per la sospensione temporanea di alcune disposizioni dell’elenco degli obblighi (cpv. 4). In particolare può limitare la sospensione a una parte dell’area geografica se gli eventi naturali eccezionali o le decisioni delle autorità in ambito sanitario o fitosanitario non riguardano l’intera area geografica (lett. a). Il DEFR può altresì esigere che il raggruppamento prenda misure adeguate per informare il pubblico o il consumatore finale sulle disposizioni sospese temporaneamente (lett. b), onde garantire la trasparenza ed evitare inganni ai danni del consumatore.

La nuova ordinanza sulla sospensione temporanea di alcune disposizioni degli elenchi degli obblighi sarà adottata dal DEFR dopo aver accolto la prima domanda di sospensione temporanea. Poiché l’adozione di una sospensione temporanea di alcune disposizioni dell’elenco degli obblighi di una DOP o di un’IGP non rientra nell’articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061), non si terrà alcuna consultazione durante i lavori preparatori dell’ordinanza del DEFR.

Tuttavia, se nel corso del 2023 dovessero essere presentate domande di sospensione temporanea di alcune disposizioni degli elenchi degli obblighi, la nuova ordinanza dipartimentale potrebbe essere aggiunta in un secondo tempo al pacchetto di ordinanze 2023 dell'UFAG affinché entri in vigore il 1° gennaio 2024.

1.4 Ripercussioni

1.4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie della Confederazione. Il DEFR e l’UFAG dovranno occuparsi dell’esecuzione dell’ordinanza risultante dall’introduzione dell’articolo 14a e delle procedure di sospensione temporanea di alcune disposizioni degli elenchi degli obblighi. Tuttavia, i compiti supplementari potranno essere svolti con le risorse umane già disponibili.

1.4.2 Cantoni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie e umane dei Cantoni al di là dell’onere di lavoro legato a un’eventuale consultazione nel quadro di procedure di sospensione temporanea.