Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza DOP/IGP

1.4.3 Economia

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sul piano finanziario. Inoltre, il diritto di ottenere una sospensione temporanea di alcune disposizioni dell’elenco degli obblighi permetterà di limitare l’impatto finanziario sulle filiere causato da eventi naturali eccezionali e da misure ordinate dalle autorità in ambito sanitario o fitosanitario che rendono impossibile soddisfare alcune condizioni dell’elenco degli obblighi per un determinato periodo.

1.4.4 Ambiente

L’introduzione del principio secondo cui l’elenco degli obblighi può contenere una descrizione del contributo della DOP o dell'IGP allo sviluppo sostenibile consente di sensibilizzare e incoraggiare le filiere a riflettere sul contributo che tali denominazioni possono dare in questo ambito. Questo approccio collettivo consente inoltre alle filiere di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità fissati dal Consiglio federale nel Rapporto sul futuro orientamento della politica agricola e nella Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030.

1.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con il diritto internazionale, segnatamente con l’allegato 12 dell’accordo agricolo tra Svizzera e Unione europea, in quanto la Svizzera agisce nel quadro di un recepimento autonomo. Gli adeguamenti in oggetto rafforzano la convergenza tra la nostra normativa e la procedura di protezione ai sensi del regolamento (UE) 2021/2117.

1.6 Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

1.7 Basi legali

La base legale per la presente modifica è costituita dagli articoli 14 capoverso 1 lettera d, 16 capoverso 2 lettera b e 177 capoverso 2 LAgr.