Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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1 Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP), RS 910.12
1.1 Situazione iniziale
L’ordinanza DOP/IGP stabilisce le condizioni per la registrazione dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati, nonché dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati come denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette e disciplina la portata della protezione dei diritti pertinenti.
L’adeguamento della presente ordinanza si rende necessario a causa della recrudescenza di eventi naturali eccezionali correlati in particolare ai cambiamenti climatici, nonché a seguito di misure disposte dalle autorità in ambito sanitario o fitosanitario che comportano l'impossibilità di soddisfare alcuni aspetti degli elenchi degli obblighi delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) per un determinato periodo. Si propone pertanto di introdurre delle disposizioni che consentano al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di autorizzare, a determinate condizioni, con un’ordinanza, una sospensione temporanea di alcune disposizioni dell’elenco degli obblighi.
A questo proposito, occorre segnalare che anche il regolamento (UE) 2021/21171 stabilisce le regole per una «modifica temporanea» dell’elenco degli obblighi a seguito di misure sanitarie e fitosanitarie o a causa di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli.
Inoltre, conformemente alla legge sull'agricoltura, che prevede che la Confederazione adotti misure per sostenere l’uso sostenibile delle risorse naturali e per promuovere una produzione rispettosa degli animali e del clima, è legittimo che il Consiglio federale introduca nell’ordinanza il principio secondo cui l’elenco degli obblighi può contenere una descrizione del contributo della DOP o dell’IGP allo sviluppo sostenibile. Questo principio è contenuto anche nel regolamento (UE) 2021/2117.
1.2 Sintesi delle principali modifiche
Sono state proposte le modifiche seguenti:
• introduzione del principio secondo cui l’elenco degli obblighi può contenere una descrizione del contributo della DOP o dell’IGP allo sviluppo sostenibile (art. 7);
• modifica di natura redazionale (art. 8);
• introduzione delle disposizioni che consentono di autorizzare, con un’ordinanza, una sospensione temporanea di alcune disposizioni dell’elenco degli obblighi (nuova sezione 2a e nuovo art. 14a).
1.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 7 Elenco degli obblighi
L’articolo 7 definisce i punti sostanziali dell’elenco degli obblighi di una DOP o di un’IGP. Esso è l’elemento principale della domanda di registrazione ed è frutto del consenso raggiunto tra i professionisti della filiera sulla definizione del loro prodotto. Svolge un ruolo importante in quanto deve essere rispettato da chiunque voglia fregiarsi della denominazione una volta registrata. Il capoverso 1 definisce
1 Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.