Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 208Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sull’allevamento di animali

razze svizzere e di progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche nella misura dell’80 per cento al massimo dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG nonché della gestione di banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di materiale criogenico hanno effetti positivi sull’economia. Con le modifiche proposte si conserva e si promuove la biodiversità conformemente al principio delle risorse zoogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura. La funzione e la produttività dei sistemi alimentari e quindi anche la produzione di derrate alimentari di origine animale e vegetale sono fortemente influenzate dalla biodiversità presente.

7.4.4 Ambiente

Le modifiche proposte hanno ripercussioni sulla conservazione degli animali e delle piante (interazioni tra animali da reddito e piante utili in un sistema alimentare) in quanto parte dell’ambiente. Se si rinuncia all’integrazione della specie ape mellifera nei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate», al sostegno di progetti per la conservazione di razze svizzere e di progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche fino a concorrenza dell’80 per cento al massimo dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG nonché alla gestione di banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di materiale criogenico, si deve prevedere una diminuzione della biodiversità dei sistemi alimentari. Senza il sostegno proposto molte razze tipiche regionali e indigene sono a rischio estinzione.

7.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale, in particolare con l’allegato 11 appendice 4 dell’Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l’UE (RS 0.916.026.81). Sono così garantite l’equivalenza con il diritto europeo in materia di allevamento e la continuità del commercio con l’UE di animali da allevamento e di materiale zootecnico.

Il 21 novembre 1994 la Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), impegnandosi a livello internazionale per la conservazione delle razze di animali da reddito autoctone. Con l’integrazione della specie ape mellifera nei contributi per razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» e con il sostegno di progetti per la conservazione di razze svizzere, del deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze svizzere e di progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche fino a concorrenza dell’80 per cento al massimo dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG, la Svizzera rispetta questo impegno.

7.6 Entrata in vigore

La modifica dell’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

7.7 Basi legali

La base legale per la presente modifica è costituita dagli articoli 141 segg., 147a e 177 LAgr.