Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali

Per avere diritto a ricevere i contributi per la conservazione, una regina, o una regina fucaiola, deve essere iscritta in un albero genealogico di un’organizzazione di allevamento riconosciuta nel quale è già iscritta sua madre (cpv. 1 lett. a e b). Il capoverso 1 lettera c disciplina le condizioni per la linea paterna dell’albero genealogico per quanto concerne il diritto ai contributi della regina o della regina fucaiola. I suddetti punti (i) – (iii) rispecchiano questa formulazione. Se la regina fucaiola nella prima generazione di antenati è nota, il punto (i) è adempiuto. Inoltre è chiaro che solo una regina fucaiola è il padre. Se questo non è noto, allora si distingue tra i seguenti casi.

• Una regina fucaiola ignota è il padre. Se la fecondazione o l’accoppiamento sono stati effettuati secondo il punto (ii), allora la madre della regina fucaiola è nota.

• Diverse regine fucaiole ignote sono il padre della regina. Se la fecondazione o l’accoppiamento sono stati effettuati secondo il punto (ii), allora la madre comune delle regine fucaiole è nota.

Il punto (iii) è applicabile in via generale per stabilire l’ascendenza nel modo più preciso possibile. Dai punti (i) – (iii) emerge che, conformemente al capoverso 1 lettere a-c, le fecondazioni del pool senza tipizzazione non danno diritto all’ottenimento dei contributi per la conservazione.

In analogia alle altre specie, la regina deve avere una percentuale di sangue di almeno l’87,5 per cento affinché, secondo le direttive ICAR sulle organizzazioni di allevamento, possa essere considerata di razza pura (cpv. 1 lett. d). La purezza della razza deve essere garantita mediante un’analisi del DNA effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e a livello internazionale basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide o in base al certificato di ascendenza della regina.

Per questa specie, analogamente alle specie bovina, ovina e caprina, il grado di consanguineità del discendente in vita non deve ammontare a più del 6,25 per cento (cpv. 2). Per calcolare la consanguineità, in analogia alle altre specie aventi diritto ai contributi, occorre considerare almeno tre generazioni, laddove per la specie ape mellifera l’albero genealogico della linea paterna deve comprendere la madre della relativa regina fucaiola (fecondazione IS) o delle regine fucaiole (fecondazione della linea). Come già menzionato, nell’ambito dei contributi per la conservazione questo esclude le fecondazioni del pool, senza le relative analisi del DNA per la verifica della purezza della razza.

In analogia alle altre specie, anche per la specie ape mellifera si applicano soglie d’ingresso specifiche per beneficiare dei contributi (cpv. 3). Per la specie apicola è applicata una soglia di 1 000 femmine iscritte nel libro genealogico nel caso in cui lo stato sia «in pericolo critico». Per l’effettivo delle femmine iscritte nel libro genealogico nell’ambito delle soglie d’ingresso si applicano i requisiti di cui all’articolo 21 capoverso 3. Poiché per l’ape nera, in quanto unica razza mellifera svizzera, sono stabiliti solo contributi per il suo stato attuale, ovvero «in pericolo critico», per la specie ape mellifera non vanno fissate soglie d’ingresso per quanto concerne lo stato «minacciate».

Analogamente alle altre specie aventi diritto, anche per la specie ape mellifera i contributi per la conservazione sono versati solo se l’organizzazione di allevamento riconosciuta mette a disposizione almeno una volta all’anno del gestore di GENMON i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie al calcolo dell’indice globale (cpv. 4). Per poter calcolare l’indice globale delle razze svizzere e determinarne lo stato di pericolo, il gestore di GENMON necessita dei relativi dati grezzi. Se l’organizzazione di allevamento riconosciuta è la fonte, si tratta del numero di animali iscritti nel libro genealogico nel giorno di riferimento, ovvero il 1° giugno, nonché di altre informazioni come i dati aziendali e il valore culturale della razza. Il libro genealogico della razza apicola ape nera è gestito dall’organizzazione di allevamento riconosciuta apisuisse. I dati del libro genealogico dell’ape nera quindi non sono presenti nel sistema di Qualitas AG. Vanno pertanto messi a disposizione del gestore.

Articolo 23f, vigente articolo 23e capoversi 1bis, 3, 4 e 5

Per garantire la necessaria chiarezza in seguito all’introduzione del nuovo articolo con le condizioni per il contributo concernente la specie ape mellifera, il vigente articolo 23e, nel quale si disciplina il versamento dei contributi per la conservazione, diventa l’articolo 23f. Il sistema della domanda nonché del versamento dei contributi mediante l’organizzazione di allevamento riconosciuta agli aventi diritto è