Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
applicato anche per la specie ape mellifera. Allo stato attuale, apisuisse è l’organizzazione di allevamento riconosciuta per la gestione della razza ape nera. A questo proposito si rimanda anche alla frase introduttiva dell’articolo 23c capoverso 7, che resta invariata dal punto di vista materiale. La lettera a del nuovo capoverso 1biscorrisponde all’articolo 23 capoverso 3 lettera c di cui è proposta l’abrogazione. In essa si precisa che si tratta della definizione dell’avente diritto per quanto concerne le specie bovina, equina, suina, ovina e caprina. La definizione dell’avente diritto per tali specie resta invariata. Alla lettera b si aggiunge la definizione relativa alla specie ape mellifera debitamente adeguata, laddove «discendente in vita» è sostituito con «discendente fecondato» e «genitore» con «regina».
Al capoverso 4 si aggiunge il capoverso 3 lettera c dell’articolo 23, in base al quale l’UFAG versa i contributi per la conservazione all’organizzazione di allevamento riconosciuta che, a sua volta, li versa agli aventi diritto.
In seguito all’integrazione della specie ape mellifera nei contributi per la conservazione, i capoversi 3 e 5 vanno completati. Si tratta di adeguamenti linguistici e non di modifiche materiali. Si aggiungono i concetti di «regina che produce api mellifere» e «regina». Inoltre vengono effettuate altre modifiche formali.
Titolo prima dell’articolo 25
La sezione 6 diventa il capitolo 5.
Articolo 25 capoversi 1 e 1bis
All’articolo 25 non si menziona più che nel 2023 nel complesso sono versati al massimo 100 000 franchi l’anno e dal 2024 in totale al massimo 500 000 franchi l’anno. Con un’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza al 1° gennaio 2024, deve essere menzionato soltanto il contributo massimo di 500 000 franchi. Il contributo massimo annuo è spostato nel nuovo capoverso 1bis. In questo nuovo capoverso è altresì creata la base legale per sostenere progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche con un aiuto finanziario che ammonta al massimo all’80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG (cfr. lett. b ai punti 8.1 e 8.2).
Viste le indicazioni del Controllo federale delle finanze (CDF) relative alla gestione delle sovvenzioni, il maggior aiuto finanziario dell’ordine dell’80 per cento, per quanto riguarda i suddetti progetti, è motivato come segue.
a) In virtù dell’articolo 7 lettera b LSu, il volume dell’aiuto finanziario è dettato dall’interesse della
Confederazione, nonché dall’interesse dei beneficiari all’adempimento del compito.
- Un campo di intervento della «Strategia sull’allevamento 2030» è la promozione della ricerca e delle conoscenze in campo zootecnico in Svizzera. La ricerca è importante in tutti gli ambiti dell’allevamento, ad esempio, per mantenere la competitività internazionale della Svizzera, per trasferire nuove tecnologie e innovazioni nella pratica, per formare nuove leve e per fornire strumenti per la produzione di animali da allevamento.
- La Confederazione può versare contributi a organizzazioni di allevamento riconosciute e a istituti di scuole universitarie federali e cantonali per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche. Conformemente alla Strategia sull’allevamento 2030, per le organizzazioni e gli istituti anche in futuro sarà possibile realizzare progetti di ricerca concernenti le risorse zoogenetiche. In questo comparto la Confederazione mette a disposizione della ricerca fondi nell’ambito del credito per l’allevamento di animali. In particolare possono essere sostenuti anche progetti per lo sviluppo di nuovi strumenti zootecnici. La selezione finalizzata alla conservazione di razze svizzere viene potenziata con progetti di ricerca mirati. Pertanto esiste anche un legame diretto con l’impegno assunto dalla Svizzera sul piano internazionale per la conservazione delle razze autoctone.