Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
- Oltre all’interesse dei richiedenti, l’interesse della Confederazione alla realizzazione di progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche va considerato notevole e giustifica un aiuto finanziario maggiorato all’80 per cento. Le organizzazioni di allevamento e gli istituti dispongono delle relative conoscenze per la realizzazione e la gestione dei progetti.
b) Conformemente all’articolo 7 lettera c LSu, il beneficiario deve fornire una propria prestazione
commisurata alla sua capacità economica.
La redditività delle organizzazioni di allevamento preposte alla conservazione è bassa. Di conseguenza non può essere ragionevolmente pretesa una quota di autofinanziamento di almeno il 50 per cento per i progetti in questione. Ci sarebbe il pericolo che importanti progetti in futuro non vengano più realizzati, in quanto non più sopportabili dal profilo finanziario per le organizzazioni e questo potrebbe ripercuotersi sull’impegno assunto dalla Svizzera per la conservazione delle razze autoctone.
Titolo prima dell’articolo 25a
La sezione 6a diventa il capitolo 6.
Titolo prima dell’articolo 26
La sezione 7 diventa il capitolo 7.
Titolo prima dell’articolo 31
La sezione 8 diventa il capitolo 8.
Titolo prima dell’articolo 36
La sezione 9 diventa il capitolo 9.
Allegato 1 numeri 1 e 5
Con l’adeguamento del versamento dei contributi per i campioni di latte agli articoli 15 capoverso 6 nonché 19 capoverso 5 OAlle, nell’allegato 1 nella prima colonna delle due rispettive tabelle l’espressione «fine della lattazione» è sostituita con «campioni di latte».
7.4 Ripercussioni
7.4.1 Confederazione
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie della Confederazione e sono attuate con il personale federale a disposizione.
Le modifiche sono attuate nell’ambito dell’attuale credito per l’allevamento di animali. L’integrazione della specie ape mellifera nei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» nonché le innovazioni nel settore del deposito a lungo termine di materiale criogenico o delle banche genetiche nazionali sono finanziate mediante i fondi esistenti, conformemente all’articolo 23f capoverso 5 nonché capoverso 1.
La Confederazione sostiene già oggi progetti per la conservazione di razze svizzere e progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche fino a concorrenza dell’80 per cento al massimo dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG.
7.4.2 Cantoni
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie o umane dei Cantoni.
7.4.3 Economia
L’integrazione della specie ape mellifera nei contributi per la conservazione di razze indigene il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» così come il sostegno di progetti per la conservazione di