Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza sull’allevamento di animali

- Oltre all’interesse dei richiedenti, l’interesse della Confederazione alla realizzazione di progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche va considerato notevole e giustifica un aiuto finanziario maggiorato all’80 per cento. Le organizzazioni di allevamento e gli istituti dispongono delle relative conoscenze per la realizzazione e la gestione dei progetti.

b) Conformemente all’articolo 7 lettera c LSu, il beneficiario deve fornire una propria prestazione

commisurata alla sua capacità economica.

La redditività delle organizzazioni di allevamento preposte alla conservazione è bassa. Di conseguenza non può essere ragionevolmente pretesa una quota di autofinanziamento di almeno il 50 per cento per i progetti in questione. Ci sarebbe il pericolo che importanti progetti in futuro non vengano più realizzati, in quanto non più sopportabili dal profilo finanziario per le organizzazioni e questo potrebbe ripercuotersi sull’impegno assunto dalla Svizzera per la conservazione delle razze autoctone.

Titolo prima dell’articolo 25a

La sezione 6a diventa il capitolo 6.

Titolo prima dell’articolo 26

La sezione 7 diventa il capitolo 7.

Titolo prima dell’articolo 31

La sezione 8 diventa il capitolo 8.

Titolo prima dell’articolo 36

La sezione 9 diventa il capitolo 9.

Allegato 1 numeri 1 e 5

Con l’adeguamento del versamento dei contributi per i campioni di latte agli articoli 15 capoverso 6 nonché 19 capoverso 5 OAlle, nell’allegato 1 nella prima colonna delle due rispettive tabelle l’espressione «fine della lattazione» è sostituita con «campioni di latte».

7.4 Ripercussioni

7.4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie della Confederazione e sono attuate con il personale federale a disposizione.

Le modifiche sono attuate nell’ambito dell’attuale credito per l’allevamento di animali. L’integrazione della specie ape mellifera nei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» nonché le innovazioni nel settore del deposito a lungo termine di materiale criogenico o delle banche genetiche nazionali sono finanziate mediante i fondi esistenti, conformemente all’articolo 23f capoverso 5 nonché capoverso 1.

La Confederazione sostiene già oggi progetti per la conservazione di razze svizzere e progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche fino a concorrenza dell’80 per cento al massimo dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG.

7.4.2 Cantoni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie o umane dei Cantoni.

7.4.3 Economia

L’integrazione della specie ape mellifera nei contributi per la conservazione di razze indigene il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» così come il sostegno di progetti per la conservazione di