Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
L’acido acetico, sostanza ausiliaria già inclusa, è ammesso anche per l’impiego in prodotti di origine vegetale. Per le derrate alimentari biologiche di origine animale è ammesso soltanto per i pesci. Per entrambi gli impieghi l’acido acetico deve essere di produzione biologica e ottenuto da fermentazione naturale.
L’estratto di luppolo e l’estratto di resina di pino, sostanze già incluse, sono ammessi soltanto per scopi antimicrobici per tutti i prodotti di origine vegetale.
Allegato 3 parte C Ingredienti non biologici di origine agricola
Le alghe non rientrano nel campo di applicazione dell’ordinanza svizzera sull’agricoltura biologica e in Svizzera possono essere certificate come biologiche solo secondo direttive di diritto privato. Conformemente alle disposizioni attuali, dal 1° gennaio 2024 in Svizzera sarebbero ammesse per la produzione di derrate alimentari biologiche soltanto le due alghe Arame e Hijiki. L’ordinanza è modificata in modo che possano continuare a essere utilizzate alghe certificate secondo uno standard di sostenibilità riconosciuto.
Allegato 3b
In questo allegato sono elencate e aggiornate le versioni vigenti del regolamento UE determinanti per il rimando diretto al diritto europeo nell’articolo 3c.
Allegato 6
Poiché l’ordinanza sui pagamenti diretti (RS 910.13) è stata modificata più volte nel quadro di vari pacchetti di ordinanze, vanno aggiornati i rimandi a essa.
Allegato 7
Gli adeguamenti previsti nell’allegato 7 non sono di natura materiale. La rappresentazione è armonizzata con le disposizioni dell’UE (cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 allegato III), in particolare è stata ripresa la nuova nomenclatura.
I tre additivi tecnologici E412 farina di semi di guar, E561 vermiculite e E599 perlite nonché l’oligoelemento acetato di cobalto (II) tetraidrato non sono più presenti nell’elenco a causa della mancata omologazione conformemente all’ordinanza del 26 ottobre 2011 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale.
Allegato 12
Nell’allegato 12 è integrata la versione adattata del Modello per il rapporto annuale degli enti di certificazione relativo ai controlli nel settore della produzione biologica. Sono previste due tabelle per la registrazione del numero di irregolarità e infrazioni constatate: in una vanno inserite le irregolarità e infrazioni degli agricoltori, nell’altra quelle di imprese nei settori trasformazione, importazione, esportazione nonché di altre imprese. Tale suddivisione semplifica e uniforma la registrazione dei dati da parte degli enti di certificazione rendendoli meglio comprensibili e confrontabili. Anche le infrazioni nel settore trasformazione e commercio possono essere differenziate meglio conformemente alle Istruzioni dell'UFAG all'attenzione degli enti di certificazione per l'armonizzazione delle procedure in caso di irregolarità nel settore trasformazione e commercio bio.
1.4 Ripercussioni
1.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
1.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.